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All’inizio di ogni anno non è raro tro-

varsi a ragionare sull’entità dei pre-

mi destinati al riconoscimento delle

performance del personale. In genere

è chiaro a chi destinarli, o almeno è

chiaro per il vertice aziendale, mentre

è sempre complicato raggiungere l’e-

quilibrio tra costo a carico dell’azien-

da e netto ricevuto dal collaboratore.

Così, anche quest’anno.

“L’azienda ha deciso di riconoscerti un

premio. Mi hanno chiesto di valutare

con te quanto potrebbe soddisfare le

tue aspettative”. Il sorriso imbarazza-

to mi porta a riformulare la richiesta.

Al sorriso segue “Non saprei, forse il

rimborso delle spese che ho soste-

nuto per venire a lavorare”.

Un regalo inaspettato a volte provo-

ca un senso di smarrimento. Non si

sa in quale direzione guardare, dove

trovare un appiglio, un punto fermo.

Penso sia una situazione molto diffusa.

Trovarsi in aziende che non costrui-

scono un piano di incentivi coerente

con gli obiettivi aziendali, condiviso con

le risorse umane prima di mettersi al

nastro di partenza.

È più facile fare un regalo che orien-

tare una conquista. Più facile, ma con

risultati nelle braccia della sorte.

Mi piace pensare che sia questo il

motivo per cui il tema dei premi di

risultato è entrato nell’orizzonte del

fisco italiano.

Con la Legge di Bilancio 2017 è stato

potenziato lo strumento di riduzione

del carico fiscale proprio per questi

premi che imprese/personale posso-

no concordare per il raggiungimento

di obiettivi aziendali.

10% di imposta, 0% imposta

La Legge di bilancio 2017 è intervenu-

ta con alcune modifiche migliorative.

La fonte è l’art. 1, comma 160 (sic!)

della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,

che è intervenuta con alcune modifiche

sulla previgente normativa prevista, tra

l’altro, dall’art. 1, comma 182 e seguenti

della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

La norma prevede l’applicazione di una

imposta del 10%, sostitutiva dell’Irpef e

delle addizionali regionale e comunale,

per i premi erogati in denaro. Qualora

il dipendente chieda l’erogazione del

premio non in denaro ma in servizi di

welfare aziendale, l’intero ammontare

del premio, nei limiti massimi previsti,

è totalmente detassato.

Basti una semplice considerazione: nel-

la fascia di reddito tra i 15.000 euro

annui e gli 80.000 euro (limite massimo

di riferimento) la sola Irpef (imposta

sulle persone fisiche) va da un mini-

mo del 27% a un massimo del 43%.

Percentuali a cui aggiungere le addizio-

nali regionali e comunali. Assumendo

PIANI DI INCENTIVI

E AGEVOLAZIONI FISCALI

88

giugno 2017

FISCO E INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE

Roberto Ferrari

Commercialista

robertoferrari@studiorobertoferrari.it

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