Sanitario e scambio di dati personali
tra amministrazioni pubbliche.
L’esame del contenuto dei vari prov-
vedimenti citati consente di rilevare
come, anche in considerazione del
quadro sanzionatorio applicabile, in
caso di inosservanza, che prevede san-
zioni pecuniarie di importo assai rile-
vante, tale strumento sia ormai divenu-
to, in relazione agli specifici trattamenti
ricordati, vera e propria espressione
di una legittima facoltà di conoscere
gli accadimenti relativi ai propri dati,
riconosciuta anche all’interessato nel-
la sua veste di portatore di diritti di
rango costituzionale, dall’ordinamen-
to interno.
GDPR & data breach notification
Il GDPR in modo assai chiaro esprime
in modo inequivoco, per tutti i settori,
la sussistenza di un generale obbligo di
notificare una violazione di dati per-
sonali sia nei confronti dell’Autorità di
controllo sia, in determinati casi, nei
confronti dell’interessato.
Questo sin dal considerando nr. 85,
sul presupposto che una violazione
dei dati personali può, se non affron-
tata in modo adeguato e tempestivo,
provocare danni fisici, materiali o im-
materiali alle persone fisiche. Come
per esempio perdita del controllo dei
dati personali che li riguardano o limi-
tazione dei loro diritti, discriminazione,
furto o usurpazione d’identità, perdite
finanziarie, decifratura non autorizzata
della pseudonimizzazione, pregiudizio
alla reputazione, perdita di riservatezza
dei dati personali protetti da segreto
professionale o qualsiasi altro danno
economico o sociale significativo alla
persona fisica interessata.
Si prevede in particolare che il titolare
del trattamento, non appena viene a
conoscenza di una avvenuta violazione
dei dati personali, debba notificare la
violazione stessa all’Autorità di con-
trollo competente, senza ingiustificato
ritardo e, ove possibile, entro 72 ore
dal momento in cui ne è venuto a co-
noscenza. A meno che non sia in gra-
do di dimostrare che, conformemente
al principio di responsabilizzazione, è
improbabile che la violazione dei dati
personali presenti un rischio per i di-
ritti e le libertà delle persone fisiche.
Oltre il termine di 72 ore, tale notifica
dovrà essere corredata delle ragioni
del ritardo e le informazioni dovranno
essere fornite in fasi successive senza
ulteriore ingiustificato ritardo.
Il regolamento prevede altresì che il
titolare del trattamento debba comuni-
care, questa volta all’interessato la vio-
lazione dei dati personali senza inde-
bito ritardo, qualora questa violazione
sia suscettibile di presentare un rischio
elevato per i diritti e le libertà della
persona fisica, al fine di consentirgli di
prendere le precauzioni necessarie.
La comunicazione deve descrivere la
natura della violazione dei dati perso-
nali e formulare raccomandazioni per
la persona fisica interessata intese ad
attenuare i potenziali effetti negativi.
Incident response, digital forensics e
contenuto della notifica
Un aspetto che pare particolarmente
significativo della disciplina generale
sopra menzionata, relativa all’obbligo
di notifica delle violazioni all’Autorità
di controllo è quello relativo ai conte-
nuti che la notifica stessa deve avere.
Nello specifico, il comma 3 dell’ar t.
33 del Regolamento prevede che, ol-
tre alla comunicazione all’Autorità del
nome e dei dati di contatto del respon-
sabile della protezione dei dati o di
altro punto di contatto ove l’Autorità
possa ottenere maggiori informazioni
relativamente alla violazione avvenuta,
ilTitolare del trattamento sia obbligato
a descrivere le misure adottate o di
cui si propone l’adozione per porre
rimedio alla violazione di dati personali
e anche, se del caso, per attenuarne i
possibili effetti negativi.
Ma non solo, il successivo comma 5
dell’art. 33 esprime di nuovo, decli-
nandone le previsioni per la fattispecie
della notifica della violazione dei dati
personali, il generale principio di ac-
countability (responsabilizzazione) già
formulato nel testo dell’art. 24 preci-
sando, anche in questo caso espressa-
mente, che il titolare del trattamento
documenti qualsiasi violazione dei dati,
comprese le circostanze a essa relative,
le sue conseguenze e provvedimenti
adottati per porvi rimedio.
Le sanzioni
Anche per la violazione delle norme
appena citate, trovano applicazione le
pesanti conseguenze sanzionatorie che
caratterizzano il nuovo assetto delinea-
to dal Regolamento che prevede, al
comma 4 dell’art. 83, la possibile ap-
plicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie fino a euro 10.000 o, per
le imprese, fino al 2% del fatturato
mondiale annuo.
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giugno 2017
IL PARERE DEL LEGALE
NEL PROSSIMO NUMERO
Saranno affrontate, le temati-
che relative alla Sanità Elettro-
nica (E-Health), con particolare
riferimento alle nuove norme
in materia di Fascicolo Sanita-
rio Elettronico (FSE), oggetto
di prossima revisione e quelle
in materia di Dossier Sanitario.
“Il GDPR in modo assai chiaro
esprime in modo inequivoco, per
tutti i settori, la sussistenza di
un generale obbligo di notificare
una violazione di dati personali
sia nei confronti dell’Autorità di
controllo sia, in determinati casi,
nei confronti dell’interessato”