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NUOVA NORMATIVA
POS saranno infatti certamente presenti presso gli esercen-
ti - per motivi tecnici - in quantità molto limitata rispetto ai
registratori telematici non dotati della specifica funzionalità.
LOTTERIA SPERIMENTALE
Il comma 543 della Legge stabilisce che ‘nelle more dell’at-
tuazione’ delle misure di cui al comma 540, a decorrere
dall’1 marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimenta-
le limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’eser-
cizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai
contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,
mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di
debito e di credito, di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs.
n. 127/2015. L’espressione utilizzata ‘nelle more dell’attua-
zione’ e la sua collocazione al termine delle disposizioni che
istituiscono la lotteria a regime e il dichiarato carattere speri-
mentale, fanno comprendere che i meccanismi applicativi di
tale lotteria potranno differire o comunque prescindere dalle
regole che saranno stabilite per la lotteria a regime. Tuttavia,
al momento, non esistono indicazioni né per l’una né per
l’altra. La disposizione tende, evidentemente, ad anticipare
almeno in parte gli sperati effetti finanziari positivi della lotteria
già nel 2017. Essa ripropone, rispetto alla lotteria a regime:
a) la medesima tipologia (lotteria nazionale), ancorché ‘spe-
rimentale’;
b) il medesimo oggetto (acquisti di beni o servizi);
c) i medesimi partecipanti (contribuenti, persone fisiche resi-
denti nel territorio dello Stato, operanti fuori dell’esercizio
di attività d’impresa, arte o professione).
A differenza della lotteria a regime, non sono invece indi-
viduati gli esercenti come soggetti che abbiano optato per
la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art.
2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, ma è stata ritenuta
sufficiente l’indicazione del mezzo da utilizzare per il paga-
mento (strumenti che consentano il pagamento con carta di
debito e di credito, di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs.
n. 127/2015). Si ripropone pertanto l’osservazione fatta
sopra circa l’opportunità di modificare, anche in tal caso e
come sopra indicato, l’espressione contenente il riferimento
normativo. In particolare, si ritiene che sia opportuno stabilire
nella lotteria sperimentale una posizione di equilibrio nella
partecipazione tra gli esercenti dotati degli strumenti tecno-
logici (registratori telematici) di cui all’art. 2, comma 3, del
D.Lgs. n. 127/2015 che saranno nel frattempo approvati
dall’AE e gli esercenti dotati invece degli attuali dispositivi
bancari (detti POS) che consentono il pagamento con carte
di debito o di credito. La modifica amplierebbe peraltro il
numero di esercizi che possono consentire ai consumatori di
partecipare alla lotteria e, conseguentemente, il montepremi
imponibile di questa. La formulazione attuale della norma
sembra invece restringere la partecipazione ai soli esercizi
che saranno dotati di registratori telematici approvati dall’AE
che racchiudono, al loro interno, sia la funzionalità fiscale,
sia la funzionalità bancaria POS e che, come è stato già
indicato, saranno disponibili in quantità molto limitate. Per
quanto riguarda infine il termine iniziale dell’1 marzo 2017,
si ritiene che esso debba essere realisticamente differito di
qualche mese, per consentire ai fabbricanti dei registratori
telematici e all’AE, rispettivamente, di produrre, approvare
e distribuire nel mercato gli strumenti tecnologici necessari.
DECRETO DI ATTUAZIONE
Infine, il comma 544 della Legge stabilisce che, con Decreto
del MEF/MISE, è emanato un regolamento disciplinante le
modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’en-
tità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni
altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il
termine di 60 giorni (si ritiene, meramente ordinatorio e non
perentorio) concesso per l’emanazione del Regolamento, si
è concluso lo scorso 2 marzo 2017. Questa disposizione
si riferisce genericamente al Regolamento per l’attuazione
della lotteria, senza distinzione tra lotteria a regime e spe-
rimentale. Si ritiene tuttavia che, pur all’interno di un unico
Regolamento, dovranno essere disciplinate distintamente le
due diverse ipotesi.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROBLEMI APERTI
Nella disciplina della lotteria non è presente un documento di
partecipazione (biglietto, tagliando o simili) che solitamente
costituisce per il fortunato vincitore il titolo di legittimazione
che consente di reclamare il premio eventualmente vinto.
Anzi, il legislatore ha accuratamente evitato di citare il docu-
mento (scontrino) che solitamente l’esercente rilascia all’acqui-
rente al termine della transazione commerciale. Ciò è dovuto
al fatto che, nella predisposizione del D.Lgs. n. 127/2015
e in particolare nell’art. 2, comma 5, primo periodo, il le-
gislatore ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la
modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale
dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della Legge 30
dicembre 1991, n. 413, e al D.P.R. 21 dicembre 1996,
n. 696. In sostanza, via lo scontrino tanto vituperato dagli
esercenti (e con esso le sanzioni connesse alla sua manca-
ta emissione e/o rilascio), mentre si ritiene (o si fa finta di
ritenere) che la transazione economica possa concludersi
senza l’emissione di un documento cartaceo che cederebbe
il passo alla memorizzazione elettronica del dato numerico.
Ma poiché questa teoria (riservata a poche ipotesi di scuo-
la) confligge con la realtà ‘dell’id quod plerumque accidit’,
il legislatore nel terzo periodo del medesimo art. 2, comma
5, ha stabilito che, con Decreto del MEF/MISE, possono
essere individuate tipologie di documentazione idonee a
rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. Tale
documento è stato solo recentemente disciplinato e, in con-
clusione, si ritiene che, almeno relativamente alle transazioni
che danno diritto a partecipare alla lotteria, non possa pre-
scindersi dalla sua emissione e rilascio al partecipante. Va
tenuto presente infatti che la partecipazione dell’acquirente
è soggetta alla condizione che l’esercente trasmetta all’AE
correttamente i dati della transazione effettuata. Anche se
l’acquirente potrà accedere via web al sito internet dell’AE
per effettuare (a posteriori) la verifica di tali dati, in caso di
mancata o irregolare effettuazione dell’adempimento da par-
te dell’esercente, solo il possesso di un corretto ‘documento
commerciale’ valido anche ai fini fiscali potrà consentirgli di
rivolgersi nei confronti dell’esercente medesimo e reclamarne
l’adempimento e/o la rettifica.
Francesco Scopacasa
giugno 2017 - 11