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NUOVA NORMATIVA

POS saranno infatti certamente presenti presso gli esercen-

ti - per motivi tecnici - in quantità molto limitata rispetto ai

registratori telematici non dotati della specifica funzionalità.

LOTTERIA SPERIMENTALE

Il comma 543 della Legge stabilisce che ‘nelle more dell’at-

tuazione’ delle misure di cui al comma 540, a decorrere

dall’1 marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza

oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimenta-

le limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dell’eser-

cizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuati dai

contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,

mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di

debito e di credito, di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs.

n. 127/2015. L’espressione utilizzata ‘nelle more dell’attua-

zione’ e la sua collocazione al termine delle disposizioni che

istituiscono la lotteria a regime e il dichiarato carattere speri-

mentale, fanno comprendere che i meccanismi applicativi di

tale lotteria potranno differire o comunque prescindere dalle

regole che saranno stabilite per la lotteria a regime. Tuttavia,

al momento, non esistono indicazioni né per l’una né per

l’altra. La disposizione tende, evidentemente, ad anticipare

almeno in parte gli sperati effetti finanziari positivi della lotteria

già nel 2017. Essa ripropone, rispetto alla lotteria a regime:

a) la medesima tipologia (lotteria nazionale), ancorché ‘spe-

rimentale’;

b) il medesimo oggetto (acquisti di beni o servizi);

c) i medesimi partecipanti (contribuenti, persone fisiche resi-

denti nel territorio dello Stato, operanti fuori dell’esercizio

di attività d’impresa, arte o professione).

A differenza della lotteria a regime, non sono invece indi-

viduati gli esercenti come soggetti che abbiano optato per

la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art.

2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, ma è stata ritenuta

sufficiente l’indicazione del mezzo da utilizzare per il paga-

mento (strumenti che consentano il pagamento con carta di

debito e di credito, di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs.

n. 127/2015). Si ripropone pertanto l’osservazione fatta

sopra circa l’opportunità di modificare, anche in tal caso e

come sopra indicato, l’espressione contenente il riferimento

normativo. In particolare, si ritiene che sia opportuno stabilire

nella lotteria sperimentale una posizione di equilibrio nella

partecipazione tra gli esercenti dotati degli strumenti tecno-

logici (registratori telematici) di cui all’art. 2, comma 3, del

D.Lgs. n. 127/2015 che saranno nel frattempo approvati

dall’AE e gli esercenti dotati invece degli attuali dispositivi

bancari (detti POS) che consentono il pagamento con carte

di debito o di credito. La modifica amplierebbe peraltro il

numero di esercizi che possono consentire ai consumatori di

partecipare alla lotteria e, conseguentemente, il montepremi

imponibile di questa. La formulazione attuale della norma

sembra invece restringere la partecipazione ai soli esercizi

che saranno dotati di registratori telematici approvati dall’AE

che racchiudono, al loro interno, sia la funzionalità fiscale,

sia la funzionalità bancaria POS e che, come è stato già

indicato, saranno disponibili in quantità molto limitate. Per

quanto riguarda infine il termine iniziale dell’1 marzo 2017,

si ritiene che esso debba essere realisticamente differito di

qualche mese, per consentire ai fabbricanti dei registratori

telematici e all’AE, rispettivamente, di produrre, approvare

e distribuire nel mercato gli strumenti tecnologici necessari.

DECRETO DI ATTUAZIONE

Infine, il comma 544 della Legge stabilisce che, con Decreto

del MEF/MISE, è emanato un regolamento disciplinante le

modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’en-

tità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni

altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Il

termine di 60 giorni (si ritiene, meramente ordinatorio e non

perentorio) concesso per l’emanazione del Regolamento, si

è concluso lo scorso 2 marzo 2017. Questa disposizione

si riferisce genericamente al Regolamento per l’attuazione

della lotteria, senza distinzione tra lotteria a regime e spe-

rimentale. Si ritiene tuttavia che, pur all’interno di un unico

Regolamento, dovranno essere disciplinate distintamente le

due diverse ipotesi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROBLEMI APERTI

Nella disciplina della lotteria non è presente un documento di

partecipazione (biglietto, tagliando o simili) che solitamente

costituisce per il fortunato vincitore il titolo di legittimazione

che consente di reclamare il premio eventualmente vinto.

Anzi, il legislatore ha accuratamente evitato di citare il docu-

mento (scontrino) che solitamente l’esercente rilascia all’acqui-

rente al termine della transazione commerciale. Ciò è dovuto

al fatto che, nella predisposizione del D.Lgs. n. 127/2015

e in particolare nell’art. 2, comma 5, primo periodo, il le-

gislatore ha stabilito che la memorizzazione elettronica e la

trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la

modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale

dei corrispettivi di cui all’art. 12, comma 1, della Legge 30

dicembre 1991, n. 413, e al D.P.R. 21 dicembre 1996,

n. 696. In sostanza, via lo scontrino tanto vituperato dagli

esercenti (e con esso le sanzioni connesse alla sua manca-

ta emissione e/o rilascio), mentre si ritiene (o si fa finta di

ritenere) che la transazione economica possa concludersi

senza l’emissione di un documento cartaceo che cederebbe

il passo alla memorizzazione elettronica del dato numerico.

Ma poiché questa teoria (riservata a poche ipotesi di scuo-

la) confligge con la realtà ‘dell’id quod plerumque accidit’,

il legislatore nel terzo periodo del medesimo art. 2, comma

5, ha stabilito che, con Decreto del MEF/MISE, possono

essere individuate tipologie di documentazione idonee a

rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. Tale

documento è stato solo recentemente disciplinato e, in con-

clusione, si ritiene che, almeno relativamente alle transazioni

che danno diritto a partecipare alla lotteria, non possa pre-

scindersi dalla sua emissione e rilascio al partecipante. Va

tenuto presente infatti che la partecipazione dell’acquirente

è soggetta alla condizione che l’esercente trasmetta all’AE

correttamente i dati della transazione effettuata. Anche se

l’acquirente potrà accedere via web al sito internet dell’AE

per effettuare (a posteriori) la verifica di tali dati, in caso di

mancata o irregolare effettuazione dell’adempimento da par-

te dell’esercente, solo il possesso di un corretto ‘documento

commerciale’ valido anche ai fini fiscali potrà consentirgli di

rivolgersi nei confronti dell’esercente medesimo e reclamarne

l’adempimento e/o la rettifica.

Francesco Scopacasa

giugno 2017 - 11