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giugno 2017 - 11
NUOVA NORMATIVA
Il registratore telematico tenta la sorte
della lotteria
(seconda parte)
Pubblichiamo la seconda parte dell’articolo ‘Il registratore
telematico tenta la sorte della lotteria’ firmato dal nostro con-
sulente Francesco Scopacasa. La prima parte dell’articolo
è stata pubblicata sul numero 10 di Orizzonti Comuffico –
Office Automation aprile 2017. In questa si erano toccati
i temi: caratteristiche e ipotesi operative; spese detraibili o
deducibili a fine anno; lotteria a regime; soggetti interessa-
ti e presupposti. L’articolo è tratto dal settimanale ‘Corriere
Tributario’ nr. 6/2017, rivista realizzata da Wolters Kluwer
Editore. Ringraziamo l’editore per la gentile concessione.
ACQUISTI DOCUMENTATI DA FATTURA
Il comma 541 della Legge stabilisce che la partecipazione
alla lotteria è consentita anche con riferimento agli acquisti di
beni o servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attività d’impre-
sa, arte o professione, documentati con fattura, a condizio-
ne che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente
all’Agenzia delle Entrate (di seguito AE) ai sensi dell’art. 21
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ovvero ai sensi dell’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015. Il legislatore si è quindi
preoccupato di parificare, agli effetti della partecipazione
alla lotteria, l’acquirente che richiede l’emissione della fattura
(si ritiene: sia ordinaria, sia semplificata di cui agli artt. 21
e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972) all’acquirente che non la
richiede. In ogni caso, i dati della fattura emessa devono
essere trasmessi all’AE o per effetto del nuovo obbligo di
comunicazione (che ha sostituito il c.d. spesometro) di cui
all’art. 21 del D.L. n. 78/2010, come sostituito dall’art. 4,
comma 1, del D.L. n. 193/2016, o per effetto dell’opzio-
ne di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, il
cui mantenimento appare certamente bizzarro a causa della
contemporanea presenza dell’obbligo di effettuare il mede-
simo adempimento.
ACQUISTI EFFETTUATI CON PAGAMENTI ELETTRONICI
Il comma 542 della Legge stabilisce che, al fine di incentiva-
re l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei
consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata
del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro
contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che
consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di
cui al comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
La norma trae spunto dalla Legge 11 marzo 2014, n. 23,
con la quale è stata conferita delega al Governo per la re-
visione del sistema fiscale e, in particolare, l’art. 9, comma
1, lett. d), relativo alle norme per incentivare, mediante una
riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a ca-
rico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e
la trasmissione telematica dei corrispettivi (...), potenziando
i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti. L’indicazione
della Legge n. 23/2014 è stata puntualmente ripresa dal
Governo e inserita nel Decreto delegato n. 127/2015, che,
all’art. 2, comma 3, in tema di memorizzazione elettronica
e trasmissione telematica dei corrispettivi ha stabilito che tali
operazioni devono essere effettuate mediante strumenti tec-
nologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei
dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta
di debito e di credito.
Premesso che per motivi tecnici la decorrenza dell’agevola-
zione dovrebbe seguire di qualche mese l’inizio della lotteria
(quindi, almeno dall’1 febbraio 2018), si osserva che l’in-
serimento di tale agevolazione nella disciplina della lotteria
altera discutibilmente l’equilibrio tra i partecipanti, ai quali
dovrebbe essere garantita l’assoluta parità di trattamento a
parità dell’onere sostenuto, costituito dalla misura del paga-
mento effettuato e indipendentemente dalla modalità della
sua esecuzione.
La norma concede quindi un ‘privilegio’ che tuttavia compor-
terà un attento monitoraggio del calcolo delle probabilità.
Le transazioni agevolate sono individuate in quelle effettuate
attraverso strumenti che consentano il pagamento con car-
ta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 127/2015.
Tale richiamo normativo sembrerebbe circoscrivere il campo
ai soli registratori telematici dotati di entrambi i dispositivi -
fiscale e bancario - per l’effettuazione della transazione. Si
ritiene invece opportuno che l’espressione sia modificata in
‘effettuate attraverso strumenti tecnologici di cui al comma 3
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e con pagamento effet-
tuato tramite carta di debito o di credito’.
Tale modifica dovrebbe chiarire che, fermo restando il van-
taggio attribuito ai pagamenti effettuati con carta di debito
o di credito, non assume rilevanza il fatto che lo strumen-
to tecnologico utilizzato dall’esercente e approvato dall’AE
comprenda al suo interno entrambe le funzionalità fiscale e
bancaria (registratore telematico detto RT/POS), ovvero che
il predetto registratore telematico sia funzionalmente collegato
al dispositivo bancario (POS).
La precisazione eviterebbe che il vantaggio offerto al consu-
matore si possa ripercuotere negativamente e ingiustificata-
mente sugli esercenti indirizzando selettivamente gli acquisti
di beni o servizi verso determinati esercizi a svantaggio di
altri. Va tenuto presente, in proposito, che i registratori RT/
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