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CONVEGNO METROLOGIA LEGALE – 9 GIUGNO 2017

giugno 2017 - 11

Le nuove modalità per autocertificazione

e verificazione periodica

I requisiti prettamente metrologici prescritti per i laboratori di verificazione

periodica e per i fabbricanti.

La metrologia legale per gli strumenti per pesare a funziona-

mento automatico e non (AWI e NAWI) e per i misuratori di

carburanti esercita i suoi controlli secondo le seguenti distinte

fasi operative:

a) Esame e approvazione del tipo attraverso una valutazio-

ne della conformità di un prototipo rappresentativo della

produzione di serie alle norme prescritte con rilascio, in

caso di esito positivo, di apposito certificato. Questa ope-

razione corrisponde a quella anche definita semplicemente

approvazione del tipo.

b) Valutazione della conformità degli esemplari prodotti al

tipo approvato e alle norme applicabili, attraverso anche

apposite prove metrologiche ivi comprese quelle di esat-

tezza rivolte ad accertare il rispetto degli errori massimi

tollerati.

L’esito positivo viene attestato mediante marcatura e relati-

va dichiarazione di conformità. Questa operazione corri-

sponde a quella già definita semplicemente verificazione

prima o iniziale e viene eseguita da appositi Organismi

Notificati. Qualora la predetta valutazione sia eseguita

direttamente dal fabbricante interessato, previa specifica

autorizzazione, la stessa viene denominata dagli operatori

‘autocertificazione’.

c) Controllo periodico dopo la messa in servizio volto ad

assicurare il possesso dei requisiti metrologici specifici.

Questa operazione corrisponde a quella definita verifica-

zione periodica.

In questa sede, le prove funzionali e metrologiche sono

ridotte rispetto a quelle eseguite in verificazione prima, e

gli errori massimi tollerati sono il doppio. La verificazio-

ne periodica viene effettuata, in Italia, dalle Camere di

Commercio e da ‘laboratori di verificazione periodica’.

Il suo esito positivo viene attestato con l’apposizione di

specifica etichetta.

d) Controllo casuale viene attualmente effettuato dalle Came-

re di Commercio per accertare il corretto funzionamento

degli strumenti in servizio.

AUTOCERTIFICAZIONE

I fabbricanti che intendono avvalersene devono possedere

un sistema riconosciuto di garanzia della qualità di produzio-

ne, di ispezione, controllo e prova degli strumenti interessati.

Con il possesso di tale requisito il fabbricante si rivolge a un

organismo notificato accreditato da Accredia, che valutato

con esito positivo il possesso di tutti i requisiti prescritti, auto-

rizza l’autocertificazione.

La pratica oggi ha un costo medio annuale stimabile non

superiore a 3.000 euro.

L’autorizzazione viene rilasciata al fabbricante non da Ac-

credia, o equivalente, ma da un organismo notificato accre-

ditato dallo stesso.

VERIFICAZIONE PERIODICA

Ai fini della descrizione dei requisiti metrologici dei labora-

tori di verificazione periodica, occorre distinguere tra quelli

previsti dalla vigente normativa e quelli che saranno introdot-

ti da un emanando Regolamento concernente la ‘Disciplina

attuativa dei controlli successivi sugli strumenti di misura in

servizio e della vigilanza sugli strumenti di misura conformi

alla normativa nazionale ed europea’.

Secondo la normativa vigente i laboratori di verificazione pe-

riodica devono operare sulla base di un sistema di garanzia

di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e

internazionali per i laboratori di prova. Questa condizione

viene considerata, fra l’altro, soddisfatta se il laboratorio

opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un

organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in

base alla norma UNI CEI EN 45012. Il riconoscimento ha

un costo iniziale medio di 2.000 euro e uno annuale per il

rinnovo, pari alla metà.

È da rilevare che il considerare soddisfatta la condizione ge-

nerale prescritta per i laboratori, qualora questi ultimi posseg-

gano un sistema di qualità certificato, concretizzi un concreto

allineamento con i requisiti metrologici previsti per i fabbricanti

che si avvalgono dell’autocertificazione come specificato al

punto 1 precedente. La certificazione del sistema di qualità

viene effettuata anche qui non da Accredia, o equivalente,

ma da un ente accreditato dallo stesso.

In applicazione delle norme contenute nell’emanando Regola-

mento già citato, i laboratori che eseguiranno la verificazione

periodica, dovranno, come ‘conditio sine qua non’, essere

stati accreditati da Accredia, o equivalente, in conformità a

una delle seguenti norme o successive revisioni:

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzio-

namento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;

UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per

la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come

laboratorio di taratura;

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi

che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.

L’intervento di Accredia, mai previsto nelle operazioni di verifi-

cazione periodica, comporterà un costo triennale medio molto

alto, stimabile dai listini Accredia e quindi fortemente penaliz-

zante per moltissimi laboratori, non inferiore a 23.000 euro.

OSSERVAZIONI FINALI

Un’analisi dei requisiti prescritti per i futuri laboratori di ve-

rificazione periodica fa emergere una profonda innovazio-

ne, concernente l’ente di riferimento per la valutazioni degli

stessi requisiti metrologici, che sarà Accredia. È giustificata

questa innovazione?

Qui ci si limita ad osservare:

a) Le prove previste per l’esecuzione della verificazione pe-