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CONVEGNO METROLOGIA LEGALE – 9 GIUGNO 2017
giugno 2017 - 11
Le nuove modalità per autocertificazione
e verificazione periodica
I requisiti prettamente metrologici prescritti per i laboratori di verificazione
periodica e per i fabbricanti.
La metrologia legale per gli strumenti per pesare a funziona-
mento automatico e non (AWI e NAWI) e per i misuratori di
carburanti esercita i suoi controlli secondo le seguenti distinte
fasi operative:
a) Esame e approvazione del tipo attraverso una valutazio-
ne della conformità di un prototipo rappresentativo della
produzione di serie alle norme prescritte con rilascio, in
caso di esito positivo, di apposito certificato. Questa ope-
razione corrisponde a quella anche definita semplicemente
approvazione del tipo.
b) Valutazione della conformità degli esemplari prodotti al
tipo approvato e alle norme applicabili, attraverso anche
apposite prove metrologiche ivi comprese quelle di esat-
tezza rivolte ad accertare il rispetto degli errori massimi
tollerati.
L’esito positivo viene attestato mediante marcatura e relati-
va dichiarazione di conformità. Questa operazione corri-
sponde a quella già definita semplicemente verificazione
prima o iniziale e viene eseguita da appositi Organismi
Notificati. Qualora la predetta valutazione sia eseguita
direttamente dal fabbricante interessato, previa specifica
autorizzazione, la stessa viene denominata dagli operatori
‘autocertificazione’.
c) Controllo periodico dopo la messa in servizio volto ad
assicurare il possesso dei requisiti metrologici specifici.
Questa operazione corrisponde a quella definita verifica-
zione periodica.
In questa sede, le prove funzionali e metrologiche sono
ridotte rispetto a quelle eseguite in verificazione prima, e
gli errori massimi tollerati sono il doppio. La verificazio-
ne periodica viene effettuata, in Italia, dalle Camere di
Commercio e da ‘laboratori di verificazione periodica’.
Il suo esito positivo viene attestato con l’apposizione di
specifica etichetta.
d) Controllo casuale viene attualmente effettuato dalle Came-
re di Commercio per accertare il corretto funzionamento
degli strumenti in servizio.
AUTOCERTIFICAZIONE
I fabbricanti che intendono avvalersene devono possedere
un sistema riconosciuto di garanzia della qualità di produzio-
ne, di ispezione, controllo e prova degli strumenti interessati.
Con il possesso di tale requisito il fabbricante si rivolge a un
organismo notificato accreditato da Accredia, che valutato
con esito positivo il possesso di tutti i requisiti prescritti, auto-
rizza l’autocertificazione.
La pratica oggi ha un costo medio annuale stimabile non
superiore a 3.000 euro.
L’autorizzazione viene rilasciata al fabbricante non da Ac-
credia, o equivalente, ma da un organismo notificato accre-
ditato dallo stesso.
VERIFICAZIONE PERIODICA
Ai fini della descrizione dei requisiti metrologici dei labora-
tori di verificazione periodica, occorre distinguere tra quelli
previsti dalla vigente normativa e quelli che saranno introdot-
ti da un emanando Regolamento concernente la ‘Disciplina
attuativa dei controlli successivi sugli strumenti di misura in
servizio e della vigilanza sugli strumenti di misura conformi
alla normativa nazionale ed europea’.
Secondo la normativa vigente i laboratori di verificazione pe-
riodica devono operare sulla base di un sistema di garanzia
di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e
internazionali per i laboratori di prova. Questa condizione
viene considerata, fra l’altro, soddisfatta se il laboratorio
opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un
organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in
base alla norma UNI CEI EN 45012. Il riconoscimento ha
un costo iniziale medio di 2.000 euro e uno annuale per il
rinnovo, pari alla metà.
È da rilevare che il considerare soddisfatta la condizione ge-
nerale prescritta per i laboratori, qualora questi ultimi posseg-
gano un sistema di qualità certificato, concretizzi un concreto
allineamento con i requisiti metrologici previsti per i fabbricanti
che si avvalgono dell’autocertificazione come specificato al
punto 1 precedente. La certificazione del sistema di qualità
viene effettuata anche qui non da Accredia, o equivalente,
ma da un ente accreditato dallo stesso.
In applicazione delle norme contenute nell’emanando Regola-
mento già citato, i laboratori che eseguiranno la verificazione
periodica, dovranno, come ‘conditio sine qua non’, essere
stati accreditati da Accredia, o equivalente, in conformità a
una delle seguenti norme o successive revisioni:
UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzio-
namento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per
la competenza dei laboratori di prova e di taratura – come
laboratorio di taratura;
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi
che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni.
L’intervento di Accredia, mai previsto nelle operazioni di verifi-
cazione periodica, comporterà un costo triennale medio molto
alto, stimabile dai listini Accredia e quindi fortemente penaliz-
zante per moltissimi laboratori, non inferiore a 23.000 euro.
OSSERVAZIONI FINALI
Un’analisi dei requisiti prescritti per i futuri laboratori di ve-
rificazione periodica fa emergere una profonda innovazio-
ne, concernente l’ente di riferimento per la valutazioni degli
stessi requisiti metrologici, che sarà Accredia. È giustificata
questa innovazione?
Qui ci si limita ad osservare:
a) Le prove previste per l’esecuzione della verificazione pe-