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CONVEGNO METROLOGIA LEGALE – 9 GIUGNO 2017
Brexit: quale futuro per i Notified bodies?
Fino a quando la Gran Bretagna non avrà formalizzato il proprio recesso
la situazione resterà invariata.
Il recente terremoto politico ed economico derivante dalla
volontà manifestata dal popolo della Gran Bretagna di uscire
dalla Unione Europea non può non coinvolgere anche il pa-
norama degli organismi notificati da questo Paese nell’ambito
delle direttive ‘Nuovo Approccio’, ivi inclusa la direttiva MID
(Measuring Instruments Directive) sugli strumenti di misura.
Sotto il profilo propriamente giuridico, secondo quanto sta-
bilito dalle direttive riferite ai prodotti che devono essere mu-
niti di marcatura CE così come le normative UE riguardanti
gli strumenti di misura assoggettati a controllo metrologico
e marcatura supplementare, gli Stati Membri devono prov-
vedere a comunicare alla Commissione UE i nominativi e i
relativi dati degli organismi riconosciuti ed accreditati. Tali
organizzazioni sono deputate ai controlli e verifiche sui pro-
dotti al fine di accertarne la conformità alle pertinenti norme
armonizzate o, quanto meno, ai requisiti di sicurezza previ-
sti dalle specifiche norme tecniche del settore. Infatti, tutte le
normative, inclusa la MID, prescrivono che gli organismi che
ciascuno Stato Membro intende segnalare siano stabiliti nel
Paese Membro notificante e soddisfino gli ulteriori requisiti
(solitamente quelli di: indipendenza, competenza, assenza
di conflitto di interessi etc.) stabiliti in ciascuna direttiva spe-
cifica di prodotto.
Ma cosa può accadere quando uno Stato Membro decide
di modificare il suo status di aderente all’Unione Europea e
affrancarsi dalla medesima, divenendo quindi pienamente
autonomo?
NORMATIVE DI NESSUN VALORE PER LO STATO USCENTE
In assenza di appositi trattati e convenzioni tra le parti, ovvero
nel caso di specie tra Unione Europea e UK, le normative che
in precedenza venivano omogeneamente applicate in tutti i
Paesi Membri non assumeranno più alcun valore per lo Sta-
to uscente, né in ordine a obblighi né con riguardo a diritti.
Per quanto concerne, indi, la normativa MID (ma anche le
direttive relative a marcatura CE dei prodotti) il rischio è la
paralisi delle attività per gli organismi notificati aventi sede
in Gran Bretagna che fondino le loro attività sulle verifiche
metrologiche e di apposizione della marcatura metrologica
supplementare.
Attualmente e fino a quando la Gran Bretagna non avrà for-
malizzato il proprio recesso, secondo quanto stabilito dal-
le norme UE per tale ipotesi, la situazione resterà invariata
ma al momento effettivo dell’uscita del Paese Membro, in
mancanza di accordi in deroga, la normativa europea non
assumerà più alcun valore così come alle attività di verifica
ma soprattutto di certificazione degli organismi notificati non
potrà essere attribuito più alcuna valenza legale per carenza
dei requisiti dell’organismo medesimo.
MANTENERE O NO LA SEDE LEGALE IN UK?
Risulta pertanto evidente che la permanenza della sede le-
gale dell’organismo nel Paese non più appartenente alla UE
determina il venir meno dei requisiti prescritti per la notifica
con la conseguente opzione alternativa per l’organismo:
a) trasferimento della sede legale in altro Paese UE e succes-
siva nuova notifica da parte di tale ultimo Stato Membro
(che con elevata probabilità procederà a tale adempimento
in via pressoché automatica) oppure
b) prosecuzione dell’attività a carattere puramente contrat-
tuale e privatistico senza alcun riconoscimento legale nel
circuito UE come definito dalle direttive Nuovo Approccio
e MID.
Ciò premesso, non si possono trascurare gli effetti derivanti
da un’attività di verifica e/o certificazione ancora in itinere
demandata a un organismo notificato avente sede legale in UK.
Sebbene l’attività da parte dell’organismo incaricato avente
sede in UK sia stata condotta, per lo più, nel periodo ante-
cedente la Brexit (da identificarsi con il momento di effettiva
formalizzazione dell’uscita dalla UE da parte della Gran
Bretagna), qualora l’adempimento qualificante e rilevante ai
sensi della normativa UE, consistente nell’attività di certifica-
zione e di apposizione della marcatura metrologica supple-
mentare, venga formalizzato (quindi con l’emissione del cer-
tificato di conformità) solo in un periodo successivo all’uscita
ufficiale della Gran Bretagna non potrà essere riconosciuto
al medesimo alcun valore legale con conseguente obbligo
di ripetizione di tutto l’iter da parte del soggetto interessato
(fabbricante, mandatario del fabbricante, rappresentante del
fabbricante o altro soggetto obbligato agli adempimenti di
legge) al fine della conformità del prodotto a quanto stabilito
dalle disposizioni europee.
Avvocato Veronica Scotti
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