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fiscale delle due attività è differente.

Le spese di ricerca, se correttamente

imputate a conto economico, sono

integralmente deducibili. L’imponibile

fiscale annuale dell’impresa sarà deter-

minato tenendo conto di tali spese,

comportando una riduzione delle im-

poste sul reddito. Le spese di sviluppo,

invece, non confluiscono nel conto

economico e potranno essere rileva-

te tra le attività patrimoniali - come

un bene strumentale - in presenza di

questi ulteriori elementi:

- la fattibilità tecnica del nuovo ‘pro-

dotto’ oggetto dell’attività di sviluppo

in modo da essere disponibile per

l’uso o per la vendita;

- la capacità di usare o vendere l’at-

tività di sviluppo;

- la previsione del modo in cui l’atti-

vità di sviluppo genererà probabili

benefici economici futuri;

- la disponibilità di risorse tecniche,

finanziarie o di altro tipo, in quantità

e qualità adeguate per completare

lo sviluppo dell’attività di sviluppo;

- la capacità di valutare attendibilmen-

te il costo attribuibile all’attività di

sviluppo durante il suo svolgimento.

Distinzioni importanti

Ma le spese sostenute per l’attività di

sviluppo possono essere tutte rilevate

tra le attività patrimoniali?

Vige ancora il legame di imputazione

diretta: se la spesa si riferisce diretta-

mente all’attività di sviluppo, allora può

essere considerata, diversamente no.

Sono per esempio spese di sviluppo:

il personale interno impiegato per lo

sviluppo; la spesa per acquisire beni o

servizi specifici; l’ammortamento dei

beni strumentali utilizzati. Non sono

invece considerate spese di sviluppo

alcune altre spese, generalmente prive

del legame di imputazione diretta, quali:

le spese generali, di vendita, ammini-

strazione; le spese per inefficienze o

le perdite operative sostenute prima

che la spesa di sviluppo raggiunga il

rendimento atteso; le spese sostenute

per addestrare il personale a gestire

l’attività. Ne discende il principio gui-

da: se la spesa è direttamente riferi-

bile all’attività di sviluppo, allora va a

formare l’ammontare della spesa di

sviluppo, diversamente no. Pertanto,

per esempio, una spesa amministrativa

sostenuta per rilevare e rendicontare

il complesso delle spese dirette co-

stituisce essa stessa spesa di sviluppo.

Profilo fiscale di R&S

Trattandosi di spese certe per otte-

nere risultati incer ti sono state va-

rate misure di incentivo mediante la

leva fiscale.

La principale misura di incentivo è stata

introdotta con l’art. 3 del decreto legge

23 dicembre 2013 n. 145 che identifica

specifiche spese di R&S, orientate a:

Ricerca fondamentale.

Quali i lavo-

ri sperimentali o teorici svolti, aventi

quali principale finalità l’acquisizione

di nuove conoscenze sui fondamen-

ti di fenomeni e di fatti osservabili,

senza che siano previste applicazioni

o utilizzazioni pratiche dirette o usi

commerciali diretti, e gli studi di fatti-

bilità connessi.

Ricerca industriale (più contesti).

- Quale ricerca pianificata o indagini

critiche miranti ad acquisire nuove

conoscenze, da utilizzare per mette-

re a punto nuovi prodotti, processi

o servizi o permettere un miglio-

ramento dei prodotti, processi o

servizi esistenti.

- Creazione di componenti di sistemi

complessi necessaria per la ricerca

industriale, in particolare per la va-

lidazione di tecnologie generiche

(esclusi i prototipi).

- Studi di fattibilità connessi.

Sviluppo sperimentale (più contesti).

- Quale l’acquisizione, combinazione,

strutturazione e utilizzo delle cono-

scenze e capacità esistenti di natura

scientifica, tecnologica, commerciale

allo scopo di produrre piani, proget-

ti o disegni per prodotti, processi o

servizi nuovi, modificati o migliorati.

- Altre attività destinate alla definizio-

ne concettuale, alla pianificazione e

alla documentazione concernenti

nuovi prodotti, processi o servizi

(studi di fattibilità, elaborazione di

progetti, disegni, piani e altra docu-

mentazione, purché non destinati

ad uso commerciale).

Realizzazione di prototipi.

Utilizzabili

per scopi commerciali e in progetti

pilota destinati a esperimenti tecno-

logici/commerciali, quando il proto-

tipo è necessariamente il prodotto

commerciale finale e il suo costo di

fabbricazione è troppo elevato per

poterlo usare soltanto a fini di dimo-

strazione e di convalida.

Produzione e collaudo di prodotti,

processi e servizi.

A condizione che

non siano impiegati o trasformati in

vista di applicazioni industriali o per

finalità commerciali.

Modifiche di processo o di prodot-

to.

Solo se apportano cambiamenti o

miglioramenti significativi delle linee

e/o delle tecniche di produzione o

dei prodotti.

Dichiarati gli obiettivi, la norma spe-

cifica anche quale tipologia di spesa è

agevolabile, ovvero: spese per il per-

sonale impiegato nelle attività di R&S

(sino al 31.12.2016 era personale al-

tamente qualificato); spese per con-

tratti di ricerca stipulati con università,

enti e altre imprese; alcune spese per

competenze tecniche e privative in-

dustriali; e, infine, ammortamenti per

beni strumentali.

Conclusioni

In chiusura, le attività di R&S sono ordi-

nate a produrre innovazione mediante

l’uso di risorse aziendali. Possono es-

sere orientate ad acquisire conoscen-

ze di base o conoscenze strutturate.

Il collegamento diretto delle risorse

impiegate con l’attività di R&S com-

porta che è possibile circoscrivere le

spese sostenute, con due diversi trat-

tamenti contabili e fiscali. Il legislato-

re incentiva alcune tipologie di R&S

mediante benefici aggiuntivi quali il

credito d’imposta.

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gennaio-febbraio 2017

FISCO E INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE

NEL PROSSIMO NUMERO

Industria 4.0 è l’incentivo fiscale

dell’anno 2017. La Legge di Bi-

lancio 2017 prevede ammorta-

menti maggiorati per beni stru-

mentali nuovi e per i connessi

beni immateriali strumentali. Lo

scopo è di favorire il processo

di trasformazione tecnologica e

digitale secondo il modello In-

dustria 4.0.Vedremo quali sono

i paletti previsti dalla normativa

per ottenere un ammortamen-

to aggiuntivo sino al 150% del

valore speso.