fiscale delle due attività è differente.
Le spese di ricerca, se correttamente
imputate a conto economico, sono
integralmente deducibili. L’imponibile
fiscale annuale dell’impresa sarà deter-
minato tenendo conto di tali spese,
comportando una riduzione delle im-
poste sul reddito. Le spese di sviluppo,
invece, non confluiscono nel conto
economico e potranno essere rileva-
te tra le attività patrimoniali - come
un bene strumentale - in presenza di
questi ulteriori elementi:
- la fattibilità tecnica del nuovo ‘pro-
dotto’ oggetto dell’attività di sviluppo
in modo da essere disponibile per
l’uso o per la vendita;
- la capacità di usare o vendere l’at-
tività di sviluppo;
- la previsione del modo in cui l’atti-
vità di sviluppo genererà probabili
benefici economici futuri;
- la disponibilità di risorse tecniche,
finanziarie o di altro tipo, in quantità
e qualità adeguate per completare
lo sviluppo dell’attività di sviluppo;
- la capacità di valutare attendibilmen-
te il costo attribuibile all’attività di
sviluppo durante il suo svolgimento.
Distinzioni importanti
Ma le spese sostenute per l’attività di
sviluppo possono essere tutte rilevate
tra le attività patrimoniali?
Vige ancora il legame di imputazione
diretta: se la spesa si riferisce diretta-
mente all’attività di sviluppo, allora può
essere considerata, diversamente no.
Sono per esempio spese di sviluppo:
il personale interno impiegato per lo
sviluppo; la spesa per acquisire beni o
servizi specifici; l’ammortamento dei
beni strumentali utilizzati. Non sono
invece considerate spese di sviluppo
alcune altre spese, generalmente prive
del legame di imputazione diretta, quali:
le spese generali, di vendita, ammini-
strazione; le spese per inefficienze o
le perdite operative sostenute prima
che la spesa di sviluppo raggiunga il
rendimento atteso; le spese sostenute
per addestrare il personale a gestire
l’attività. Ne discende il principio gui-
da: se la spesa è direttamente riferi-
bile all’attività di sviluppo, allora va a
formare l’ammontare della spesa di
sviluppo, diversamente no. Pertanto,
per esempio, una spesa amministrativa
sostenuta per rilevare e rendicontare
il complesso delle spese dirette co-
stituisce essa stessa spesa di sviluppo.
Profilo fiscale di R&S
Trattandosi di spese certe per otte-
nere risultati incer ti sono state va-
rate misure di incentivo mediante la
leva fiscale.
La principale misura di incentivo è stata
introdotta con l’art. 3 del decreto legge
23 dicembre 2013 n. 145 che identifica
specifiche spese di R&S, orientate a:
Ricerca fondamentale.
Quali i lavo-
ri sperimentali o teorici svolti, aventi
quali principale finalità l’acquisizione
di nuove conoscenze sui fondamen-
ti di fenomeni e di fatti osservabili,
senza che siano previste applicazioni
o utilizzazioni pratiche dirette o usi
commerciali diretti, e gli studi di fatti-
bilità connessi.
Ricerca industriale (più contesti).
- Quale ricerca pianificata o indagini
critiche miranti ad acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per mette-
re a punto nuovi prodotti, processi
o servizi o permettere un miglio-
ramento dei prodotti, processi o
servizi esistenti.
- Creazione di componenti di sistemi
complessi necessaria per la ricerca
industriale, in particolare per la va-
lidazione di tecnologie generiche
(esclusi i prototipi).
- Studi di fattibilità connessi.
Sviluppo sperimentale (più contesti).
- Quale l’acquisizione, combinazione,
strutturazione e utilizzo delle cono-
scenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica, commerciale
allo scopo di produrre piani, proget-
ti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati.
- Altre attività destinate alla definizio-
ne concettuale, alla pianificazione e
alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi o servizi
(studi di fattibilità, elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra docu-
mentazione, purché non destinati
ad uso commerciale).
Realizzazione di prototipi.
Utilizzabili
per scopi commerciali e in progetti
pilota destinati a esperimenti tecno-
logici/commerciali, quando il proto-
tipo è necessariamente il prodotto
commerciale finale e il suo costo di
fabbricazione è troppo elevato per
poterlo usare soltanto a fini di dimo-
strazione e di convalida.
Produzione e collaudo di prodotti,
processi e servizi.
A condizione che
non siano impiegati o trasformati in
vista di applicazioni industriali o per
finalità commerciali.
Modifiche di processo o di prodot-
to.
Solo se apportano cambiamenti o
miglioramenti significativi delle linee
e/o delle tecniche di produzione o
dei prodotti.
Dichiarati gli obiettivi, la norma spe-
cifica anche quale tipologia di spesa è
agevolabile, ovvero: spese per il per-
sonale impiegato nelle attività di R&S
(sino al 31.12.2016 era personale al-
tamente qualificato); spese per con-
tratti di ricerca stipulati con università,
enti e altre imprese; alcune spese per
competenze tecniche e privative in-
dustriali; e, infine, ammortamenti per
beni strumentali.
Conclusioni
In chiusura, le attività di R&S sono ordi-
nate a produrre innovazione mediante
l’uso di risorse aziendali. Possono es-
sere orientate ad acquisire conoscen-
ze di base o conoscenze strutturate.
Il collegamento diretto delle risorse
impiegate con l’attività di R&S com-
porta che è possibile circoscrivere le
spese sostenute, con due diversi trat-
tamenti contabili e fiscali. Il legislato-
re incentiva alcune tipologie di R&S
mediante benefici aggiuntivi quali il
credito d’imposta.
91
gennaio-febbraio 2017
FISCO E INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE
NEL PROSSIMO NUMERO
Industria 4.0 è l’incentivo fiscale
dell’anno 2017. La Legge di Bi-
lancio 2017 prevede ammorta-
menti maggiorati per beni stru-
mentali nuovi e per i connessi
beni immateriali strumentali. Lo
scopo è di favorire il processo
di trasformazione tecnologica e
digitale secondo il modello In-
dustria 4.0.Vedremo quali sono
i paletti previsti dalla normativa
per ottenere un ammortamen-
to aggiuntivo sino al 150% del
valore speso.