esecutività (self executing), la Direttiva
NIS necessita, per spiegare i suoi effet-
ti, a livello nazionale di corrispondenti
atti di recepimento dei suoi contenuti
da parte degli Stati membri dell’Unio-
ne, ivi compreso il nostro Paese che
dovrà adottare e pubblicare entro il
9 maggio 2018 le disposizioni legisla-
tive, regolamentari ed amministrative
necessarie.
Entro lo stesso termine gli Stati do-
vranno individuare, ai sensi dell’art. 5
della Direttiva, relativamente ai settori
indicati nell’allegato II (vale a dire: ener-
gia, traspor ti, banche, infrastrutture
dei mercati finanziari, sanitá, fornitura
e distribuzione di acqua potabile e
infrastrutture digitali) quali siano gli
operatori di servizi essenziali con una
sede nel loro territorio.
Accanto ai settori generali appena ri-
cordati, la Direttiva contempla anche
degli ambiti più piccoli di dettaglio che
comprendono, a titolo esemplificativo:
gli istituti sanitari (compresi ospedali
e cliniche private), i fornitori di servizi
DNS e gli enti creditizi quali definiti
all’articolo 4, punto 1, del regolamen-
to (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Per comple-
tezza, vale la pena sottolineare che
specifiche misure di sicurezza sono
poste dalla Direttiva anche a carico
dei fornitori di servizi digitali, vale a
dire: mercato on line, motori di ricerca
e cloud computing.
Il dovere alla sicurezza di operatori
e fornitori
Sugli operatori di servizi essenziali e
digitali, in par ticolare, si concentra-
no le misure specifiche in termini di
innalzamento del livello di sicurezza
delle informazioni che gli Stati, trami-
te il recepimento dei contenuti della
Direttiva stessa, dovranno prevedere.
In particolare, gli art. 14 e 16 della Di-
rettiva prevedono, che gli operatori dei
servizi essenziali e digitali da una parte
(a), tenuto conto delle conoscenze più
aggiornate in materia, adottino misure
tecniche e organizzative adeguate e
pro-porzionate alla gestione e miti-
gazione dei rischi posti alla sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi che
usano. Dall’altra (b), adottino misure
adeguate per prevenire e minimizza-
re l’impatto di incidenti a carico della
sicurezza della rete e dei sistemi infor-
mativi utilizzati, al fine di assicurare la
continuità di tali servizi. Infine, ma non
per ultimo (c), che notifichino senza
indebito ritardo all’autorità compe-
tente o al Csirt (Computer security
incident response team) gli incidenti
aventi un impatto rilevante sulla con-
tinuità dei servizi prestati.
La rete di gruppi di intervento per
la sicurezza informatica
Una tra le previsioni maggiormente si-
gnificative per gli effetti anche indiretti
che potrà portare l’attuazione della Di-
rettiva, in termini di innalzamento del
livello di consapevolezza dell’esistenza
di rischi e di contromisure adatte, è
quella di cui all’art. 9 che impone, agli
Stati membri di designare uno o più
Csirt (veri e propri gruppi di interven-
to per la sicurezza informatica) che si
occupino anche, se necessario, con il
supporto di Enisa (l’Agenzia dell’Unio-
ne europea per la sicurezza delle reti
e dell’informazione), dei settori e dei
servizi specificati, ed abbiano il com-
pito di trattare gli incidenti e i rischi
secondo una procedura ben definita.
Nello specifico, competono ai Csirt:
il monitoraggio degli incidenti a livel-
lo nazionale; l’emissione di preallarmi,
allerte, annunci e divulgazione di infor-
mazioni alle parti interessate in merito
a rischi e incidenti; l’intervento in caso
di incidente e, infine, l’analisi dinamica
dei rischi e degli incidenti.
A livello sovranazionale, nell’ottica con-
tribuire allo sviluppo della fiducia fra
gli Stati membri e di promuovere una
cooperazione operativa rapida ed ef-
ficace, l’art. 12 della Direttiva istituisce
una rete di Csirt, composta da rappre-
sentanti dei Csirt degli Stati membri e
del Cert-UE.Tra i compiti della rete di
Csirt si segnalano in particolare quelli
di discutere, esaminare e individuare
ulteriori forme di cooperazione ope-
rativa, anche in relazione a categorie
di rischi e di incidenti, preallarmi, as-
sistenza reciproca, principi e modali-
tà di coordinamento, quando gli Stati
membri intervengono a proposito di
rischi e incidenti transfrontalieri.
95
gennaio-febbraio 2017
IL PARERE DEL LEGALE
NEL PROSSIMO NUMERO
Nel prossimo numero,muovendo
dai contenuti del Parere 8/2014
adottato il 16 settembre 2014
dal Gruppo Europeo dei Garanti
per la Protezione dei Dati Per-
sonali, istituito dall’art. 29 della
direttiva 95/46, ci occuperemo
dei principali profili giuridici re-
lativi ai recenti sviluppi nel cam-
po dell’Internet delle cose (IoT
- Internet Of Things).
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La Direttiva impone agli Stati
membri di designare uno o più
Computer security incidente
response team (Csirt) con
il compito di trattare gli incidenti
e i rischi legati alla Cyber Security
secondo una procedura
ben definita