SPECIALE GDPR
Con il nuovo Regolamento diventa più importante valutare l’impatto che la decisione
di esternalizzare delle attività potrebbe avere sulla protezione dei dati personali.
L’
esternalizzazione di alcuni processi di business, come
per esempio l’affidamento di servizi di back office,
la gestione di applicativi o l’attività di marketing, è una
soluzione spesso scelta dalle imprese per rendere più
efficienti i processi, ridurre i costi o semplicemente sfrut-
tare l’esperienza specializzata dei consulenti esterni.
L’outsourcing di alcuni processi può comportare anche
l’affidamento di certe attività di trattamento di dati per-
sonali a una società esterna. Con il nuovo Regolamento
UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
diventa più importante che in passato valutare l’impat-
to che tale decisione potrebbe avere sulla protezione
dei dati personali. L’esternalizzazione di certe attività di
L’IMPATTO SU OUTSOURCING
E CLOUD COMPUTING
Debora Stella
Responsabile dipartimento privacy e data protection
Studio Legale Bird & Bird
Theodora Dragan
Associate Studio Legale Bird & Bird
business comporta infatti – a livello di privacy – la per-
dita del controllo esclusivo sui dati personali da parte
dell’impresa-titolare del trattamento e la necessità di
costruire presidi idonei a mantenere comunque un con-
trollo su tali dati.
Infatti, ancorché le operazioni di trattamento siano poste
in essere da parte di un soggetto terzo, le stesse sono
effettuate per conto del soggetto committente che ne
resta titolare. E proprio a quest’ultimo il fornitore a cui
sono affidate tali operazioni deve rispondere nella sua
veste di responsabile del trattamento.
Nuovi obblighi per governare il rapporto
con i fornitori
Il Regolamento, che è già entrato in vigore nel 2016 e
si applicherà pienamente dal 25 maggio 2018, prevede
obblighi specifici in capo ai titolari del trattamento dei
dati (ossia i soggetti che prendono le decisioni riguardanti
le modalità e le finalità del trattamento) per quanto ri-
guarda l’affidamento a terzi di operazioni di trattamento
dei dati personali.
L’art. 28 e il considerando 81 del Regolamento conten-
gono i principali obblighi in questo senso. Da un punto
di vista pratico non si tratta di novità effettive, in quanto
gli obblighi che soggiacciono a tale articolo rappresenta-
no oneri ai quali il titolare del trattamento già avrebbe
dovuto attenersi per impostare nel modo più corretto
il rapporto con i responsabili del trattamento.
Il Regolamento, quindi, codifica gli obblighi qui di segui-
to descritti.
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dicembre 2017
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