SPECIALE GDPR
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dicembre 2017
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1. La selezione.
In par ticolare, l’ar ticolo 28 prevede
che il titolare del trattamento ricorra esclusivamente a
soggetti terzi (responsabili del trattamento) che “pre-
sentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il
trattamento soddisfi i requisiti del [...] regolamento e
garantisca la tutela dei diritti dell’interessato”. Per adem-
piere tale obbligo, il titolare dovrà dotarsi di una pro-
cedura di selezione dei fornitori esterni, in modo tale
da poter verificare che essi presentino le “garanzie suf-
ficienti” richieste dal Regolamento. Tale procedura sarà
necessariamente diversa per ogni impresa, in base alla
caratteristiche dei dati personali trattati e alla tipologia
di trattamento affidata ai terzi. L’outsourcing delle atti-
vità di trattamento dei dati dei clienti (persone fisiche)
per una campagna di marketing specifica, per esempio,
avrà un ambito circoscritto e richiederà garanzie diver-
se rispetto all’affidamento dei dati dei dipendenti per
l’elaborazione delle buste paga.
Alternativamente, l’adesione da parte del responsabile
La catena di subappalto
Un aspetto particolarmente importante e innovativo nella
soluzione pratica rispetto al contesto giuridico attuale è
quello relativo alla gestione della catena di subappaltatori,
poiché solitamente un responsabile può esternalizzare, a
sua volta, alcuni processi di business ad altre società ester-
ne – e così avanti. Nel caso di grandi imprese che eseguono
diversi trattamenti di dati per numerose finalità, la catena di
fornitori può diventare piuttosto lunga. Per questo motivo,
il nuovo Regolamento prevede l’obbligo del responsabile di
non ricorrere a un altro responsabile (leggasi subappaltato-
ri ai quali sono affidate le operazioni di trattamento che il
titolare ha commissionato al fornitore principale) senza la
previa autorizzazione scritta, specifica o generale del tito-
lare del trattamento. Questo obbligo è previsto per poter
dare maggior controllo al titolare per quanto riguarda la ca-
tena di subappaltatori, così come anche un diritto di ‘veto’.
Per esempio, per impedire al responsabile di utilizzare una
società esterna che non offre garanzie adeguate per la pro-
tezione dei dati personali).
Oltre all’obbligo di informare il titolare prima di avvalersi di
una società esterna nel contesto del trattamento dei dati
del titolare, il responsabile dovrà mantenere informato il ti-
tolare qualora intenda aggiungere, eliminare o sostituire un
subappaltatore; nel qual caso il titolare avrà il diritto di op-
porsi. Inoltre, il responsabile dovrà garantire che gli obblighi
contenuti nel proprio contratto per il trattamento dei dati
sottoscritto con il titolare vengano rispecchiati nel contrat-
to che stipula con il subappaltatore.Tale circostanza tuttavia
non comporta alcuna limitazione della responsabilità che il
fornitore ha nei confronti del titolare per i trattamenti che
gli sono stati affidati e che sono stati da esso subappaltati.
del trattamento a un codice di condotta approvato o a
un meccanismo di certificazione approvato può essere
utilizzata come elemento per valutare il rispetto degli
obblighi da parte del responsabile del trattamento e
costituire pertanto uno dei molteplici parametri di ga-
ranzia che un titolare potrà valutare positivamente in
un fornitore. Il Regolamento offre in questo modo una
via facilitata sia per i fornitori (che potranno così dimo-
strare la propria affidabilità nei confronti dei clienti), sia
per le imprese (che potranno selezionare più facilmente
un fornitore che presenta garanzie sufficienti in materia
di protezione dei dati personali) nella dimostrazione del
rigore applicato nella gestione dell’affidamento del trat-
tamento dei dati personali.
A oggi vi sono alcuni codici di condotta (specie nel set-
tore del cloud computing) che già si prestano a essere
approvati ai fini del Regolamento. Resta inteso che un
fornitore comunque potrà fornire idonee garanzie an-
che in mancanza di certificazioni o adesioni a codici di
condotta: come per i titolari, sarà la dimostrazione della
propria accountability (responsabilizzazione nel tratta-
mento dei dati) da parte del fornitore a costituire il vero
parametro di riferimento.
2. Il controllo.
Altro elemento fortemente caratteriz-
zato nel Regolamento è il regime di controllo al quale il
titolare deve sottoporre il fornitore: se il titolare dovrà
attivarsi per dimostrare di aver vigilato in modo effet-
tivo ed efficace sull’operato dei responsabili del trat-
tamento, per verificare che il trattamento avvenga nel
rispetto della normativa e delle istruzioni che il titolare
ha fornito, il responsabile dovrà a sua volta farsi parte
attiva nel collaborare con il titolare per dimostrare che
il proprio trattamento sia stato effettuato in modo cor-
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