SPECIALE GDPR
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dicembre 2017
retto. Il responsabile è infatti a sua volta responsabile
nei confronti degli interessati qualora il suo trattamento
avvenga in modo illecito. Occorrerà perciò predisporre
idonei presidi e verifiche per accertare periodicamente
la conformità dei trattamenti affidati ai terzi.
3. La collaborazione.
Per quanto riguarda la tutela dei
diritti dell’interessato, bisogna ricordare che l’outsourcing
comporta la perdita del controllo esclusivo sui dati; per-
tanto, il titolare dovrà assicurarsi che la società esterna
garantisca la propria collaborazione per permettergli di
comunicare, modificare, rettificare o cancellare i dati
dell’interessato, qualora esso eserciti i diritti previsti dal
Regolamento. Occorre anche definire quale sarà la sorte
dei dati e delle eventuali copie degli stessi in possesso
del fornitore, specie se i dati saranno restituiti, cancellati
in via definitiva o distrutti in qualche altro modo, in base
al supporto utilizzato per trattare i dati.
Il contratto tra titolare e responsabile
Pur modificando il termine utilizzato (non si parla più di
una ‘nomina a responsabile esterno’, come atto unilatera-
le da parte del titolare, al quale ci eravamo abituati con
il Codice Privacy), il Regolamento prevede comunque
che le attività di trattamento dei dati personali affidati
a una società esterna debbano essere disciplinate da un
contratto vincolante, avente forma scritta (anche in for-
mato elettronico) che disciplini in dettaglio i trattamenti,
la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo
di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi
e i diritti del titolare del trattamento. I requisiti minimi
per quanto riguarda i contenuti del contratto tra tito-
lare e responsabile sono specificati all’art. 28, paragrafo
3 del Regolamento.
In sostanza, il responsabile è tenuto a rispettare i se-
guenti obblighi diretti, ai quali non è possibile derogare
contrattualmente:
- Trattare i dati esclusivamente su istruzioni documen-
tate da parte del titolare del trattamento, salvo che un
trattamento specifico sia richiesto dal diritto dell’UE
o da un diritto nazionale (in qual caso il responsabile
sarà tenuto a informare preventivamente il titolare
circa tale obbligo).
- Garantire che le persone che trattano i dati per conto
suo siano vincolate alla riservatezza.
- Adottare misure tecniche e organizzative idonee per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
- Informare il titolare con riguardo all’assegnazione di
attività di trattamento a subappaltatori.
- Assistere il titolare nel fornire un riscontro adeguato
in caso di richieste da parte dei soggetti interessati.
- Cancellare e/o restituire tutti i dati personali alla fine
della prestazione di servizio.
- Permettere al titolare di dimostrare l’adempimento
degli obblighi privacy previsti dal Regolamento, anche
attraverso audit e verifiche periodiche.
Il Regolamento prevede che la Commissione o un’autorità
di controllo possano stabilire clausole contrattuali stan-
dard che prevedano gli obblighi sopra elencati. Tuttavia,
vale la pena notare che questi sono i requisiti minimi
per il contratto tra titolare e responsabile e che nulla
vieta al titolare di integrarli con ulteriori responsabilità
in capo alla società esterna, in particolare nei casi in cui
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