SPECIALE GDPR
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dicembre 2017
Trasferimento dati al di fuori della UE
Venendo ora a un tema completamente diverso, il GDPR
negli articoli dal 44 al 50 disciplina i trasferimenti di dati
verso titolari o responsabili del trattamento che si tro-
vano in Paesi al di fuori del territorio dell’Unione Eu-
ropea e dello Spazio Economico Europeo (entità che
comprende Islanda, Liechtenstein, Norvegia e tutti i
Paesi UE), o verso organizzazioni internazionali. Il fine
di queste regole è quello di evitare che il trasferimento
verso Paesi terzi possa costituire occasione per aggira-
re le previsioni del GDPR, indebolendo le garanzie in
questo contenute.
Circa le modalità per l’attuazione di questo trasferimen-
to, il GDPR di fatto conferma l’impianto attualmente
esistente ai sensi della direttiva 95/46/CE e del d. lgs.
196/2003 e pertanto le condizioni con cui può essere
effettuato rimangono in linea di massima le stesse. Si
tratta innanzitutto dei trasferimenti di dati effettuabi-
li sulla base di decisioni di adeguatezza adottate dalla
Commissione Europea.
Queste ultime sono atti di esecuzione che valutano il
livello di protezione dei dati personali offerto nel Paese
terzo o dall’organizzazione internazionale verso cui si
intendono trasferire i dati, per stabilire se è adeguato.
In caso di esito positivo, i trasferimenti potranno esse-
re effettuati senza ulteriori autorizzazioni da parte del
Garante per la protezione dei dati personali.
Il GDPR chiarisce che decisioni adottate finora dalla
Commissione in base all’art. 25, paragrafo 6, della diret-
tiva n. 95/46/CE, in questo ambito resteranno in vigo-
re fino a quando non verranno modificate, sostituite o
abrogate da una decisione della Commissione adottata
ai sensi del GDPR.
Di conseguenza, anche le autorizzazioni nazionali emesse
dal Garante per la protezione dei dati personali successi-
vamente a tali decisioni di adeguatezza sono da ritenersi
ancora in vigore. In mancanza di una decisione di ade-
guatezza della Commissione, il titolare del trattamento
o il responsabile del trattamento potrà trasferire dati
personali verso un Paese terzo o un’organizzazione in-
ternazionale solo se avrà fornito garanzie adeguate e a
condizione che gli interessati dispongano di diritti azio-
nabili e mezzi di ricorso effettivi.
All’interno del GDPR si distingue ulteriormente tra le
garanzie adeguate, che da sole sono sufficienti a legit-
timare il trasferimento (art. 46 comma 2), e quelle che
invece hanno bisogno di ulteriori autorizzazioni speci-
fiche dell’autorità Garante per la protezione dei dati
personali (art. 46 comma 3).
Nella lista indicata dall’art. 46 comma 2 vi sono anche le
norme vincolanti di impresa, ossia quelle politiche in ma-
teria di protezione dei dati personali adottate nell’ambito
di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese
che svolge attività economica comune, di cui il GDPR ha
modificato il processo per l’approvazione con l’intento
di renderlo più snello.
Per quanto riguarda invece le garanzie che richiedono
ulteriori autorizzazioni delle autorità di controllo (come
per esempio le clausole contrattuali ad hoc), si segnala
che le autorizzazioni già rilasciate sulla base della direttiva
n. 95/46/CE resteranno valide fino a quando non ver-
ranno espressamente modificate, sostituite o abrogate.
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