SPECIALE GDPR
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dicembre 2017
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Lo scopo dell’introduzione di questo requisito, che ri-
sulterà nuovo per la maggior parte delle realtà, è evi-
tare che la violazione venga insabbiata: celarne la no-
tizia potrebbe aumentare gli effetti negativi in quanto
impedisce la reazione tanto dell’interessato, tanto delle
autorità competenti.
È necessario quindi che ogni violazione dei dati perso-
nali venga gestita non appena possibile per evitare o li-
mitare il verificarsi di danni fisici, materiali o immateriali
agli interessati.
Pertanto, non appena sia possibile stabilire con un ragio-
nevole grado di sicurezza che la violazione è avvenuta, il
titolare del trattamento è tenuto a notificarla all’autori-
tà di controllo competente, senza ingiustificato ritardo
e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è
venuto a conoscenza.
Circa il contenuto di questa denuncia, il comma 3 dell’art.
33 GDPR contiene la descrizione di un contenuto mini-
mo della violazione (natura, categoria interessata, con-
seguenze probabili, misure per porvi rimedio ecc.).
Quando va sempre fatta laValutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)
Ai sensi dell’art. 35 comma 3 GDPR, a prescindere dall’elemento del rischio, la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati, (nota
anche con l’acronimo DPIA delle parole inglesi Data Privacy Impact Assessment) va comunque espletata in tre casi ben delineati.
Si tratta delle ipotesi in cui il trattamento:
- implichi una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente
su dette persone fisiche;
- consista nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (articolo 9, paragrafo 1, e art. 10 GDPR)
- consista in una sorveglianza sistematica e su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
Un processo in più fasi
Il GDPR comunque riconosce l’eventualità che una de-
scrizione completa ed esauriente della violazione possa
non essere disponibile in un così breve lasso di tempo,
per cui è previsto un meccanismo di denuncia ‘a fasi’.
Sarà pertanto possibile fornire elementi di massima en-
tro il termine delle 72 ore e completare la notifica in un
secondo momento, purché nel frattempo il titolare si
attivi per contenere e gestire la situazione.
La comunicazione all’interessato
Oltre alla notifica all’autorità, il titolare del trattamen-
to ha l’onere ulteriore di comunicare all’interessato la
violazione dei dati personali qualora la violazione pos-
sa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà
della persona fisica o quando vi sia un ordine dell’auto-
rità competente.
La comunicazione all’interessato non è necessaria se, a
monte, il titolare aveva messo in atto misure tecniche e
organizzative di protezione adeguate (come per esem-
pio la cifratura) e tali misure erano state applicate ai
dati in questione, o se successivamente alla violazione
ha adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere
di un elevato rischio per i diritti e le libertà.
Laddove la comunicazione al singolo dovesse rivelarsi
troppo onerosa, il titolare può procedere per comuni-
cazione pubblica.
Accordi tra titolare e responsabile e policy
Dal punto di vista organizzativo, l’art. 33 impone quindi
al titolare del trattamento dei dati l’implementazione
di una policy di gestione degli eventi pregiudizievoli che
parta innanzitutto dal saper riconoscere una violazio-
ne, passando per il suo contenimento e l’individuazione
dei rischi connessi, fino a gestire la notifica all’autorità
e agli interessati.
Anche il responsabile del trattamento dei dati ha l’obbligo
di pronta comunicazione al titolare di una avvenuta vio-
lazione e pertanto sarà necessario gestire anche questo
passaggio all’interno degli accordi con il responsabile e
nella policy di gestione delle violazioni.
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