SPECIALE GDPR
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trasferimenti di dati all’estero.
I
l GDPR contiene molti elementi di novità rispetto alla
disciplina vigente: tra questi, si assiste al venir meno di
oneri burocratici e amministrativi che lasciano il posto
ad adempimenti di tutela sostanziale e a un approccio
che tiene continuamente conto del principio di respon-
sabilizzazione (accountability), secondo il quale il titola-
re del trattamento è responsabile per l’applicazione dei
principi contenuti nel GDPR e deve essere in grado di
dimostrare che le operazioni di trattamento vengono
effettuate in conformità alla nuova disciplina.
Il principio di accountability rappresenta anche una logica
interpretativa utile per comprendere le principali novità
organizzativo-metodologiche da affrontare nel percor-
so di adeguamento al GDPR, tra cui vi sono l’obbligo
di tenuta di un registro dei trattamenti, la valutazione
di impatto privacy e l’implementazione di un sistema di
reazione alle violazioni di dati personali.
TUTTI GLI ADEMPIMENTI
DA NON DIMENTICARE
Valentina Santi
Avvocato del Foro di Milano
Il Registro dei Trattamenti
L’art. 30 del GDPR introduce l’obbligo della tenuta di un
Registro dei Trattamenti. È un documento che richiama
i tratti di quello che era il documento programmatico
della sicurezza, abolito nel 2012. Il primo comma dell’art.
30 del GDPR specifica il contenuto minimo del registro
del titolare del trattamento, mentre il secondo comma
si occupa del registro del responsabile del trattamento.
Il contenuto delle due disposizioni è molto simile e com-
prende, per esempio, il nome e i dati di contatto del
titolare/responsabile, le finalità del trattamento, una
descrizione delle categorie degli interessati e dei dati
personali, le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono comunicati, eventuali trasferimenti di dati perso-
nali verso un Paese terzo, i termini ultimi previsti per la
cancellazione delle diverse categorie di dati e, ove pos-
sibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza
tecniche e organizzative di cui all’articolo 32 del GDPR.
Il Registro dei Trattamenti può essere tenuto in for-
ma elettronica o cartacea e va messo a disposizione
dell’autorità di controllo quando richiesto; è dunque
uno strumento utile anche ai fini della dimostrabilità di
quanto effettuato.
L’obbligo di tenuta del Registro dei Trattamenti non si
applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250
dipendenti, a meno che il trattamento effettuato:
- possa presentare un rischio per i diritti e le libertà
dell’interessato;
- non sia un trattamento occasionale;
- oppure includa il trattamento di categorie particolari
di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o art. 10 del
GDPR (i cosidetti dati sensibili).
È un adempimento che, nell’ottica del principio di ac-
countability, assume un’impor tanza fondamentale, in
quanto permette al titolare/responsabile di documentare
i processi organizzativi all’interno della singola organiz-
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dicembre 2017
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