SPECIALE GDPR
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dicembre 2017
La conformità ai codici di condotta è di regola auto-af-
fermata dai soggetti che vi aderiscono, mentre le certi-
ficazioni consistono in meccanismi di assicurazione della
conformità ai requisiti richiesti da parte di appositi enti
terzi relativi alla materia dei trattamenti dei dati personali.
I soggetti legittimati al rilascio della certificazione sono
per l’Italia l’Autorità di controllo competente (dunque
il Garante per la protezione dei dati personali) oppure
gli organismi di certificazione. Questi ultimi possono es-
sere accreditati o dal garante stesso o dall’Organismo
nazionale di accreditamento (per l’Italia, ACCREDIA).
Va però specificato che nel caso del GDPR le differenze
tra codici e certificazioni risultano abbastanza limitate,
per la semplice ragione che le conformità ai codici di
condotta divengono oggetto di monitoraggio da parte
di appositi organismi terzi, limitando dunque il proprio
‘potere’ autoreferenziale.
L’applicazione di un codice di condotta o di un mec-
canismo di certificazione, che devono essere entram-
bi approvati, può essere utilizzata come elemento per
dimostrare la conformità e il rispetto degli obblighi da
parte del titolare del trattamento.
L’adesione a codici di condotta specifici e il consegui-
mento di una o più certificazioni sarà sicuramente di
supporto al titolare e al responsabile del trattamento
che hanno ‘l’onere della prova’ in relazione all’attuazio-
ne delle misure organizzative e di sicurezza adeguate
alla particolare tipologia di dati e di trattamento che su
questi viene effettuato. Va fatto però notare come allo
stato attuale né il Garante né l’Organismo nazionale
di accreditamento abbiano rilasciato alcun criterio per
la suddetta cer tificazione. All’apparenza, quindi, non
sembrerebbe ancora possibile emettere certificazioni
relative al GDPR.
Un primo esempio virtuoso
Diverse entità stanno oggi lavorando sulla creazione dei
codici di condotta appropriati poichè questa possibilità
risulta essere un’importante occasione per il mondo delle
associazioni poiché l’iniziativa della proposta di bozze di
Codice è rimessa dal GDPR proprio al mondo associativo.
A tal proposito, meritevole di menzione è certamente il
Codice di Condotta europeo per il cloud elaborato da
CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Euro-
pe), una coalizione di oltre 20 provider di infrastrutture
cloud attivi in Europa. Tale codice si è prefissato l’obiettivo
principale di assicurare ai cittadini il controllo dei propri
dati personali e semplificare il contesto normativo per
il commercio internazionale unificando la regolamenta-
zione all’interno dell’Unione Europea.
Il Codice di Condotta CISPE, infatti, aiuterà i clienti di
tutta Europa a valutare se i servizi di infrastrutture cloud
siano idonei per il trattamento di dati personali di cui
vorrebbero usufruire e che - in caso affermativo - rice-
veranno un marchio di fiducia che potrà essere utilizza-
to dai cloud provider per dimostrare ai clienti di essere
conformi ai requisiti richiesti.
Come nasce un codice di condotta per il GDPR
A norma di quanto disposto dall’art. 40 comma 2 GDPR,
le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le cate-
gorie di titolari del trattamento o responsabili del trat-
tamento possono elaborare dei codici di condotta che
sono sottoposti all’Autorità di controllo competente.
Il sistema di tali codici disegnato dal GDPR prevede una
loro entrata in funzione solo a valle di un iter lungo e
complesso. Qualora il progetto di codice, la loro mo-
difica ovvero la proroga, siano approvati, e se il codice
di condotta in questione non si riferisce alle attività di
trattamento in vari Stati membri, l’autorità di controllo
registra e pubblica il codice.
Nel caso in cui il progetto di codice di condotta si ri-
ferisca invece alle attività di trattamento in vari Stati
membri, prima di approvare il progetto, la modifica o
la proroga, l’autorità di controllo (competente ex art
55) lo sottopone (tramite la procedura ex art. 63) al
comitato, il quale formula un parere sulla conformità al
regolamento del progetto di codice.
Qualora il parere confermi che il progetto di codice di
condotta è conforme al regolamento, il comitato tra-
smette il suo parere alla Commissione. La Commissione,
a sua volta, può decidere che il codice di condotta sot-
toposto abbia validità generale all’interno dell’Unione.
Provvederà poi la Commissione a dare un’adeguata pub-
blicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la
validità generale. Il comitato invece raccoglierà in un
registro tutti i codici di condotta approvati e li renderà
pubblici mediante mezzi appropriati.
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