SPECIALE GDPR
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dicembre 2017
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re tecniche e organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendo-
no, tra le altre, se del caso: a)la pseudonimizzazione e
la cifratura dei dati personali”.
Dall’anonimizzazione alla pseudonimizzazione
Incontriamo, dunque, una delle innovazioni introdotte
dal regolamento, ossia la pseudonimizzazione dei dati.
Questa altro non è che un metodo di trattamento dei
dati personali che permette di non attribuire gli stessi
a un soggetto specifico, se non utilizzando informazioni
aggiuntive, a condizione però che queste vengano con-
servate separatamente e siano soggette a misure tecniche
e organizzative atte a garantire che tali dati personali
non vengano attribuiti a una persona fisica identificata
o identificabile.
È questo un concetto che prende spunto dalla prece-
dente normativa (direttiva 95/46/CE) la quale prevedeva
la tecnica dell’anonimizzazione dei dati, ma allo stesso
tempo si differenzia da quest’ultima.
L’anonimizzazione infatti consiste in un trattamento di
dati volto a impedire irreversibilmente l’identificazione
del soggetto trattato. In altri termini per ‘dati anonimi’
si intendono le informazioni concernenti una persona
fisica che non può essere identificata né dal responsa-
bile del trattamento né da altri soggetti, tenuto conto
dell’insieme dei mezzi che possono essere ragionevol-
mente utilizzati dal responsabile del trattamento o da
altri per identificarla. Oltretutto i dati resi anonimi non
rientrano più nell’ambito di applicazione della legisla-
zione in materia di protezione dei dati, al contrario dei
dati pseudonimizzati.
Occorre evidenziare, però, per non incorrere in errore,
che il citato regolamento non impone l’uso della pseudo-
nimizzazione o della crittografia, ma obbliga i titolari o i
responsabili del trattamento a valutare, caso per caso,
quelli che possono essere i rischi inerenti a questo o a
quello specifico trattamento.
Pertanto, è necessario effettuare prima un’analisi di ri-
schio; ma in alcuni casi sarà necessaria una vera e propria
‘valutazione d’impatto sulla protezione dei dati’ e sola-
mente in un secondo momento, se risulterà necessario, si
adotteranno le misure di cifratura o pseudonimizzazione.
Meccanismi di certificazione e codici di condotta
Al fine di dimostrare la conformità dei trattamenti ef-
fettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento, il
regolamento europeo prevede e incoraggia (si veda a
tal proposito l’art. 42 GDPR) l’istituzione di meccanismi
per la certificazione della protezione dei dati persona-
li. La norma prevede anche la possibilità di utilizzare
l’adesione a specifici codici di condotta o a schemi di
certificazione per attestare l’adeguatezza delle misure
di sicurezza adottate.
I codici nascono come strumenti di autodisciplina con-
cepiti dalle imprese/enti o loro associazioni, mentre
le certificazioni fanno riferimento a norme e standard
dettati da appositi enti di normazione.