SPECIALE GDPR
zazione e di indicare per ciascuno di questi la specificità
dei trattamenti effettuati.
Costituisce inoltre una valida base di partenza per pia-
nificare le azioni da intraprendere e può essere molto
utile per individuare i trattamenti che richiedono una
valutazione di impatto privacy.
Alla luce di ciò, anche qualora non vi sia uno specifico
obbligo di tenuta del Registro dei Trattamenti, è co-
munque consigliabile averlo, eventualmente in versione
più stringata (con opportuna documentazione a parte).
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati
Un’altra scelta di tutela sostanziale effettuata dal GDPR,
che fa venire meno l’obbligo generale di notifica del trat-
tamento dei dati all’Autorità Garante per la protezio-
ne dei dati personali, è rappresentata dall’introduzione
della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati,
conosciuta anche come DPIA (Data Protection Impact
Assessment).
La DPIA non si esegue per ogni tipologia di trattamento
di dati, ma solo su quelli che potenzialmente presentano
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone
fisiche, per loro natura, ambito di applicazione, conte-
sto e finalità. Nella sostanza, si tratta di una valutazione
dell’impatto che i trattamenti dati potrebbero avere, al
fine di identificare i rischi connessi e analizzandone in
particolare l’origine, la particolarità e la gravità.
L’esito della valutazione è utile per la determinazione
delle opportune misure da adottare affinchè il tratta-
mento dei dati personali risulti in conformità con le
norme del GDPR.
È un’attività che va fatta prima di procedere al trattamen-
to e che si lega molto all’elemento del rischio, il quale
deve presentarsi come probabile (come accadimento
concreto, non come possibilità astratta) e grave.
Se esistono entrambe queste condizioni, si procede alla
sua effettuazione a meno che il tipo di trattamento non
rientri nella lista di trattamenti esenti dall’obbligo di DPIA,
che il Garante per la protezione dei dati personali avrà
il compito di redigere.
Al contrario, invece, vi sono dei casi elencati nell’art. 35
comma 3 GDPR in cui a prescindere dall’elemento del
rischio, la DPIA va comunque espletata. Per il dettaglio
sui casi obbligatori vedi box.
Come realizzare la DPIA
Circa il contenuto della DPIA il Regolamento dà poche
indicazioni specifiche. È intervenuto però il Gruppo di
lavoro ex art. 29, un organismo indipendente avente
funzioni consultive, che con il parere WP 248 “Guideli-
nes on Data Protection Impact Assessment” del 4 aprile
scorso ha fornito una scheda di contenuto per una DPIA
definita ‘accettabile’.
Il responsabile dell’effettuazione della DPIA è il titolare
del trattamento, ma nulla vieta che egli possa coinvol-
gere altri soggetti, come per esempio consulenti ester-
ni, responsabili del trattamento o categorie di soggetti
interessati dal trattamento oggetto di DPIA.
Anche il responsabile della protezione dei dati può agire
quale consulente del titolare, oltre ad avere il compito di
vigilare su quanto compiuto in questo processo.
Qualora l’esito della DPIA indichi che i trattamenti pre-
sentano un rischio elevato, probabile e grave che il ti-
tolare del trattamento non può attenuare mediante
misure opportune in termini di tecnologia disponibile
e costi di attuazione, si apre una fase di consultazione
preventiva di fronte all’autorità di controllo, specificata
dall’art. 36 del GDPR.
Denuncia dei data breach entro 72 ore
Venendo alla gestione dei ‘data breach’, con l’art. 33 il
GDPR estende in via generale l’obbligo di comunicare
all’Autorità Competente, e in determinati casi all’interes-
sato, le eventuali violazioni di dati personali ossia tutte
quelle violazioni di sicurezza che comportano acciden-
talmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la
modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati
(art. 4 c.2 GDPR).
La direttiva 95/46/CE non conteneva specifiche indica-
zioni per la gestione di tali eventualità e pertanto ogni
Stato Membro si era organizzato a livello interno in
modo del tutto autonomo. L’ordinamento italiano per
esempio conosce attualmente alcune ipotesi specifiche di
obbligo di notificazione delle violazioni personali, come
nel settore delle comunicazioni elettroniche, della bio-
metria, dei trattamenti sanitari e dei trattamenti di dati
effettuati da enti pubblici.
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dicembre 2017
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