SPECIALE GDPR
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dicembre 2017
segue da pagina 78
i dati trattati appartengano a categorie particolari (per
esempio dati idonei a rivelare lo stato di salute).
Non saranno più percorribili soluzioni contrattuali che
prevedano l’onere di conformità alla normativa sulla pro-
tezione dei dati personali esclusivamente a carico del
titolare del trattamento o generici obblighi di conformità
imposti al responsabile del trattamento.
Outsourcing e cloud computing
Nel contesto dell’outsourcing, il cloud computing ricopre
un ruolo particolarmente significativo. L’esternalizzazione
di servizi e processi in un ambiente cloud consente di
archiviare, elaborare e utilizzare una grande quantità di
dati attraverso soluzioni informatiche remote accessibili
via internet, offrendo agli utenti una maggior efficienza
e flessibilità a costi ridotti.
Vi sono due conseguenze importanti: da un lato, le impre-
se utilizzano sempre di più il cloud per archiviare i propri
dati; da un altro lato i fornitori di soluzioni informatiche
utilizzano a loro volta sempre più spesso infrastrutture
in cloud per ‘ospitare’ anche le loro applicazioni. Per-
tanto, non sempre il soggetto che si affida a terzi per
le proprie soluzioni informatiche ha ben chiaro dove
risiedano i propri dati personali. È chiaro che l’utilizzo
diretto di tecnologie cloud comporta una maggior tra-
sparenza, poiché il titolare ha la consapevolezza imme-
diata del fatto che sta acquistando un prodotto cloud.
Il secondo caso invece è più problematico, in quanto il
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fornitore di servizi cloud può essere alla fine della cate-
na di fornitori e questo aspetto può non essere chiaro
sin da subito al titolare.
Perché è così importante capire se, lungo la catena di
fornitura, vi è un fornitore di servizi cloud?
Innanzitutto, perché caricare e trattare i dati tramite
soluzioni cloud potrebbe comportare, in alcuni casi, il
rischio d’intercettazione dei dati trasmessi in modalità
digitale, di accesso non autorizzato e rischi relativi alla
mancanza di disponibilità o integrità dei dati. Inoltre,
l’utilizzo di sistemi cloud può rendere talvolta più com-
plesso per l’impresa-titolare del trattamento garantire
agli interessati i diritti di accesso, modifica e cancellazione
stabiliti dagli artt. 15-21 del Regolamento.
Per tanto, l’obbligo principale che grava sul fornitore
cloud nella sua qualità di responsabile del trattamento è
di adottare garanzie sufficienti per assicurare il rispetto
del Regolamento e la tutela dei diritti degli interessati.
Di fatto, questo significa che il fornitore è direttamente
responsabile non solo nei confronti del titolare del trat-
tamento, ma anche nei confronti dell’interessato stesso.
Inoltre, un numero significativo di fornitori di servizi e
prodotti cloud hanno i data center fuori dall’Unione
Europea o forniscono servizi funzionali alla fruizione
dei servizi (come per esempio l’help desk) tramite sedi
extra europee. Pertanto, l’affidamento di alcuni tratta-
menti di dati personali a tali fornitori comporta spesso
il trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione Eu-
ropea e ciò richiede l’identificazione di una base legale
valida per eseguire tale trasferimento, conformemente
a quanto previsto dagli artt. 44-49 del Regolamento.
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