Previous Page  56 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 56 / 100 Next Page
Page Background

54

gennaio-febbraio 2017 - 09

L’ESPERTO RISPONDE

Il termine ‘prodotti offerti’ è un termine commerciale con

valenza generale e, per poter fornire una corretta risposta,

deve essere inquadrato in una delle quattro ipotesi alle qua-

li la disciplina IVA (DPR n. 633/1972) riserva un diverso

trattamento:

a) le cessioni ‘a titolo gratuito’ (imponibili ad IVA - art. 2,

secondo comma, n. 4));

b) le cessioni ‘a titolo di sconto’ (escluse da IVA - art. 15,

primo comma, n. 2) e art. 21, lett. h) e lett. i));

c) le cessioni ‘a titolo di campione gratuito’ (non soggette

ad IVA - art. 2, terzo comma, lett. d));

d) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei ‘concorsi o

operazioni a premio’ (non soggette ad IVA - art. 2, terzo

comma, lett. m)).

Spesso ci viene inoltre chiesto se: Il castelletto IVA deve ri-

portare anche l’IVA dei prodotti offerti?

Ciò fa presupporre che nella transazione con il cliente l’eser-

cente abbia contemporaneamente ‘venduto’ alcuni prodotti

e abbia ‘offerto’ altri prodotti. In tal caso si configurerebbe

l’ipotesi della cessione a titolo di sconto, con indicazione

nel corpo e nel castelletto di chiusura della fattura del valo-

re normale del bene, ma con la sua esclusione dal calcolo

dell’IVA. Questa esclusione da IVA è comunque soggetta

alla condizione che l’aliquota applicabile ai beni ‘offerti’

sia pari o inferiore a quella dei beni ‘venduti’ (per esempio:

vendo una stampante e ‘offro’ un kit di consumabili). Nel

caso invece di aliquota ‘superiore’, l’IVA sui prodotti offerti

deve essere regolarmente calcolata e addebitata al cliente

in fattura in via di rivalsa.

QUANDO NON È PREVISTA LA RIVALSA DELL’IVA

SUL CLIENTE

La rivalsa dell’IVA non è invece prevista esclusivamente nel

caso delle cessioni ‘a titolo gratuito’ che costituiscono il

‘vero’ omaggio, cioè l’esercente regala un bene al cliente

per atto di liberalità, senza avere alcun obbligo giuridico di

dare. In questo caso, se trattasi di un bene che rientra nella

sua attività, (cioè un bene che lui stesso vende o comunque

commercializza in altre forme, come il noleggio o altro),

la cessione è imponibile a IVA, ma l’esercizio della rivalsa

sull’omaggiato non è obbligatorio ma è solo facoltativo (art.

18, quarto comma).

In tutti i casi in cui l’esercente non intende invece esercitare la

rivalsa sul cliente, dovrà sostenere in proprio l’onere dell’IVA

e questa possibilità può essere applicata in due modalità al-

ternative. Come è stato precisato dal Ministero delle finanze

fin dal 1973, (Circolare Min. Fin. Dir. Gen. Tasse e Imposte

indirette sugli affari 27-04-1973, n. 32/501388, par. VI):

“Per quanto riguarda le modalità da osservare nel caso di

cessione gratuita di beni la cui produzione rientra nell’attività

propria dell’impresa, si precisa che il contribuente può, a sua

scelta, optare per l’una o per l’altra delle seguenti procedure:

1) emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o

globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese,

con l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota

applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente,

alla annotazione che trattasi di ‘autofattura per omaggi’;

2) annotazione su un apposito ‘registro degli omaggi’, tenu-

to a norma dell’ art. 39 del DPR 26-10-1972, n. 633,

dell’ammontare globale dei valori normali delle cessioni

gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative impo-

ste, distinti per aliquote”.

CONCLUSIONI

In conclusione, se trattasi di cessione a titolo di sconto, in

fattura deve essere indicato il valore normale del bene con

esclusione o con applicazione dell’IVA in funzione dell’ali-

quota che a questo deve essere applicata.

Se invece trattasi di cessione gratuita, l’emissione della fattura

nei confronti del cliente può essere evitata, non essendoci

alcun addebito nei suoi confronti né per imponibile, né per

IVA. Se il cliente ha bisogno di giustificare il possesso del

bene gli può essere fornito un DDT con causale ‘omaggio’

e con riferimento alla liquidazione della relativa IVA (per

esempio: emessa autofattura n. ... del ... ).

Va tenuto infine presente che se i prodotti ‘offerti’, come in-

dicato in diversi quesiti, vengono invece gestiti “Riportando

sullo scontrino la dicitura offerto e con importo pari a 0”, il

loro valore normale non confluisce nel totale dei corrispettivi

giornalieri, con evidente evasione della relativa imposta.

Francesco Scopacasa

La disciplina IVA e le diverse modalità

di cessione dei beni

Di fronte alle continue richieste di chiarimento dei nostri Associati,

proponiamo un testo elaborato dal nostro esperto Francesco Scopacasa.

© Beboy - Fotolia.com