SPECIALE GDPR
rette, atte ad orientarne le decisioni (come ha stabilito
ripetutamente la Corte di giustizia UE, da ultimo con
sentenza 16 ottobre 2012, in causa C-614/10, Commis-
sione c. Austria).
Limiti e bilanciamento con altri diritti
Il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali
di cui all’articolo 8 della Carta non configura, tuttavia,
una situazione giuridica soggettiva assoluta, ma deve
essere bilanciato con gli altri diritti e/o limiti.
L’art. 52 della Carta stabilisce, infatti, che sono configu-
rabili limiti ai diritti previsti dalla Carta stessa, purché,
però, tali limiti: a) siano previsti dalla legge; b) rispettino
il contenuto essenziale di detti diritti e libertà; c) risultino
necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità, e
rispondano effettivamente a finalità di interesse genera-
le riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i
diritti e le libertà altrui.
La Corte di giustizia UE ha, inoltre, ribadito che è ne-
cessario a questo proposito assicurare un corretto equi-
librio tra libera circolazione dei dati personali e tutela
della vita privata, evidenziando che spetta alle autorità
nazionali garantire il giusto bilanciamento tra i vari diritti
e gli interessi in gioco. Le autorità nazionali dispongo-
no, in effetti, di un margine discrezionale nel fissare le
direttrici di tale bilanciamento, ma non possono oltre-
passare i limiti fissati dalla direttiva 95/46/CE, né esclu-
dere totalmente – in via legislativa – il trattamento di
determinate categorie di dati, così sottraendosi a quella
corretta ponderazione in ordine al necessario grado di
equilibrio che deve realizzarsi tra circolazione dei dati
e diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza.
In questi ultimi anni, la protezione dei dati personali nel
contesto giuridico europeo – prima dell’approvazione
del nuovo GDPR – si è molto giovata, del resto, del
contributo interpretativo di grande rilievo fornito da
alcune, ormai celebri, pronunce della Corte di giustizia.
Così, nel biennio 2014/2015, la Corte si è occupata di
tre casi di rilievo primario (Digital Rights Ireland; Google
Spain; Schrems) in tema di conservazione dei dati di
traffico telematico e telefonico; di diritto all’oblio e di
trasferimento dei dati personali dall’Europa agli Stati
Uniti (cosidetto Safe Harbour), attraverso i quali – ap-
plicando i principi di cui all’art. 8 della Carta dei diritti –
la Corte ha affermato con vigore che la pietra angolare
del sistema europeo di protezione dei dati personali
è costituita dalla previsione di regole chiare, precise e
rispettose del principio di proporzionalità, in grado di
disciplinare i casi di ingerenza nei diritti di cui agli artt. 7
e 8 della Carta e di assicurare sufficienti garanzie contro
il rischio di accessi e usi illeciti dei dati.
In tal modo si è resa realmente effettiva la garanzia della
tutela di dati personali, consentendo così di tracciare la
via per la successiva adozione del nuovo GDPR.
Il nuovo GDPR e il Codice della Privacy
Il nuovo GDPR ha, di conseguenza, proseguito lungo il
percorso tracciato dalla direttiva 95/46/CE e dalla Carta
dei diritti fondamentali UE, con la finalità di accrescere
e ampliare le garanzie alla protezione dei dati personali,
rafforzando, nel contempo, il profilo dei doveri che gra-
vano sui titolari del trattamento, introducendo numerosi
istituti che mirano alla effettiva responsabilizzazione dei
soggetti a vario titolo coinvolti dalla nuova normativa.
Com’è ampiamente noto, il nuovo GDPR si occupa di
regolare, dunque, uno spazio normativo attualmente
coperto, nel nostro Paese, dal Codice della Privacy.
Allo scopo di evitare pericolose antinomie tra le due
normative – quella comunitaria e quella nazionale – e
con la finalità precipua di assicurarne un coordinamento
più efficace, il Parlamento ha approvato in via definitiva,
il 17 ottobre scorso, il disegno di legge di delegazione
europea 2016-2017, con il quale il Governo è stato de-
legato a riordinare complessivamente la normativa in
materia di protezione dei dati personali, raccordando
quella interna (ovvero il D.Lgs. 196/2003, Codice della
privacy) con le disposizioni del nuovo GDPR. Nello spe-
cifico, nell’esercizio di tale delega il Governo è tenuto a
osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in
materia di trattamento dei dati personali, incompa-
tibili con le disposizioni contenute nel GDPR;
b) modificare il Codice della Privacy limitatamente a
quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni
non direttamente applicabili contenute nel GDPR;
c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di pro-
tezione dei dati personali con le disposizioni recate
dal GDPR;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici prov-
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dicembre 2017
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