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SPECIALE GDPR

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dicembre 2017

vedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante

per la protezione dei dati personali nell’ambito e per

le finalità previsti dal GDPR;

e) adeguare, nell’ambito delle modifiche al Codice della

Privacy, il sistema sanzionatorio penale e amministra-

tivo vigente alle disposizioni del GDPR con previsione

di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive

e proporzionate alla gravità della violazione delle di-

sposizioni stesse.

Scaduto il termine di sei mesi entro il quale il Governo

dovrà attuare la delega legislativa, sarà di particolare

interesse verificare quale sarà il nuovo quadro norma-

tivo entro il quale i destinatari (enti pubblici e aziende

private) dovranno operare, avendone attuato tutti gli

adempimenti che esso prevede.

Le innovazioni sostanziali del GDPR

Il nuovo GDPR rappresenta un intervento normativo di

particolare complessità. È infatti articolato in 99 articoli

e comprende inoltre ben 173 ‘considerando’, molti dei

quali avranno un impatto decisivo in sede di interpre-

tazione della nuova normativa.

I vari contributi presenti in questo speciale di Office

Automation si occupano di fornire una lettura analitica

delle principali novità introdotte dalla nuova disciplina,

mentre in questa sede ci si limiterà, di conseguenza, a

delineare solo i tratti generali di maggiore interesse e

rilievo innovativo.

In prima battuta si sottolinea il fatto che la stessa scelta

dello strumento normativo individuato, ovvero il Re-

golamento anziché la Direttiva, ha come conseguenza

quella di rendere immediatamente applicabili, in tutti

gli Stati membri, molte delle principali scelte innovative

effettuate, senza rinviarne la concreta attuazione alle

singole discipline nazionali; come era avvenuto invece

con la precedente direttiva madre.

Il secondo profilo generale che appare meritevole di con-

siderazione è poi costituito dalla scelta di sostituire gli

adempimenti di mero carattere formale con quelli, ben

più rilevanti, miranti ad introdurre una efficace forma di

responsabilizzazione preventiva di chiunque si occupi del

trattamento dei dati personali, a cominciare dalla intro-

duzione di una nuova specifica figura professionale – il

Data Protection Officer (DPO) – a cui affidare, in via

esclusiva, una serie di complesse responsabilità connes-

se alla progettazione e al monitoraggio del trattamento

dei dati personali.

Un altro profilo di particolare interesse e novità è, inoltre,

costituito dall’ambito di applicazione della nuova norma-

tiva, risultando espressamente superato il precedente

criterio di stabilimento di cui all’art. 3 della direttiva ma-

dre: in base al nuovo GDPR sono ora soggetti al con-

trollo da parte delle Autorità europee tutti i trattamenti

svolti sui dati personali dei cittadini europei, anche se

questi trattamenti vengono effettuati da soggetti e in

sedi esterne all’Unione europea, con alcune limitazioni,

indicate espressamente dalla normativa.

Sensibilmente accresciute risultano poi le garanzie re-

lative all’informativa – ora conformata sotto forma di

strumento di effettiva trasparenza – e al consenso, com-

plessivamente ridefinito, in ottica di maggiore garanzia,

dal nuovo GDPR.

Per quanto concerne i diritti degli interessati, oltre alla

conferma dei già conosciuti diritti di accesso, rettifica,

cancellazione, limitazione e opposizione, il GDPR in-

troduce ora due nuovi diritti: quello alla portabilità dei

dati (art. 20) e quello all’oblio (art. 17, frutto evidente

della giurisprudenza della Cor te di giustizia nel caso

Google Spain).

Quanto poi alla introduzione di specifici doveri in capo

ai Data Controller, si segnala il nuovo approccio in ter-

mini di Privacy by Design e di Privacy by Default (art.

25), che mira a rendere effettiva la responsabilizzazione

del titolare del trattamento dei dati, chiamato a imple-

mentare misure in grado di proteggere efficacemente

i dati personali.

Infine, sono complessivamente accresciute le competenze

e i poteri delle Autorità di garanzia, con un esplicito raf-

forzamento dei meccanismi di cooperazione tra di loro

e con la introduzione del nuovo Comitato europeo per

la protezione dei dati (art. 68), erede del precedente

Gruppo art. 29. Con lo scopo, più in generale, di rendere

il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali

sempre più garantito ed effettivo nei confronti di una real-

tà circostante in continua e incessante trasformazione.

segue da pagina 37