SPECIALE GDPR
46
dicembre 2017
la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del tratta-
mento consentito agli addetti all’unità medesima, per
esempio al personale dell’ufficio del personale, nel qual
caso non è necessaria una nomina individuale; con non
trascurabili semplificazioni nelle strutture organizzative
di grandi dimensioni.
Principio di accountability, privacy by design
e privacy by default
Il GDPR è imperniato sul principio di responsabilizzazione
(accountability) dei titolari e dei responsabili (artt.24-
25 e capo IV) prescrivendo l’adozione di approcci e
politiche che tengano conto costantemente del rischio
che un determinato trattamento di dati personali può
comportare per i diritti e le libertà degli interessati. Il
Regolamento fa propri anche gli esiti del parere del WP
3/2010 sul principio di responsabilità (n.173).
Di fatto, la nuova normativa opera nella prospettiva di
accentuare e specificare la responsabilità del titolare
e del responsabile, da un lato; di definire i rischi e gli
obblighi che essi devono sempre avere presenti, anche
al fine di una verifica costante della adeguatezza delle
modalità di trattamento adottate e delle misure di si-
curezza implementate.
Nell’ottica della accountability, il Regolamento è costan-
temente focalizzato sulla necessità, per il titolare, di adot-
tare e implementare misure di sicurezza appropriate ed
effettive, e sulla capacità di dimostrare, in ogni momento,
la conformità dei propri trattamenti al Regolamento (v.
considerando 74-77).
Elementi rilevanti per una tipizzazione delle “misure
tecniche ed organizzative adeguate” di cui sopra sono:
- la loro natura preventiva e non rimediale;
- le soluzioni tecnologiche ritenute necessarie vanno in-
corporate nella struttura dei sistemi come loro parti
integranti e non aggiunte all’occorrenza.
Le soluzioni accolte già in fase di progettazione e pro-
grammazione si applicano poi durante l’intero tratta-
mento dei dati personali. L’ambiente tecnico e organiz-
zativo così progettato e realizzato dal titolare richiede
la supervisione affidata a soggetti indipendenti: in que-
sto senso, la nomina del Data Protection Officer è una
misura di accountability, poichè risponde all’esigenza di
combinare l’adozione di misure adeguate con la vigilanza
sulla loro adozione.
Privacy by design
Tra le misure di sicurezza che il titolare deve adottare c’è
la ‘privacy by design’, che attua la protezione dei dati fin
dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento
o di un sistema, prevedendo le garanzie indispensabili
per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i
diritti degli interessati (art.25).
L’adozione di misure di privacy by design è preceduta da
un’analisi preventiva (valutazione d’impatto, nei casi di
trattamenti che presentino rischi specifici per la prote-
zione dei dati, ai sensi dell’art.35). All’esito della valuta-
zione di cui sopra, il titolare potrà decidere in autonomia
se iniziare il trattamento oppure consultare l’Autorità di
protezione dei dati, per ottenere indicazioni su come
gestire il rischio residuale.
In ogni caso, l’Autorità non ha il compito di ‘autorizzare’
il trattamento, ma di indicare le misure ulteriori che il
titolare deve eventualmente adottare (art.58).
Si spiega, allora, anche il venir meno della notificazione
preventiva regolata dall’art.37, Codice Privacy, che non
sarà più valida a partire dal 25/5/2018 (v. il consideran-
do 89 reg. UE).
Privacy by default
La privacy by default (art.25 par.2) riguarda, invece, il
modo tecnico e organizzativo con cui si opera ai fini dell’u-
tilizzazione, conservazione e protezione dei dati trattati.
Nella privacy by default la preoccupazione del legisla-
tore è quella di limitare il trattamento ai dati necessari
al perseguimento delle finalità del titolare e di assicura-
re la protezione dei dati dal rischio di utilizzazione da
parte di un numero indefinito di soggetti e per finalità
diverse da quelle per le quali sono stati raccolti, tanto
più se perseguite in modo automatizzato e senza l’indi-
viduazione di una chiara responsabilità riconducibile a
un titolare individuato.
© iStock - IvelinRadkov
segue da pagina 43