SPECIALE GDPR
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dicembre 2017
Non si rinviene una definizione tassativa di conoscenza
specialistica. Allo stato non è prevista alcuna certifica-
zione per l’assunzione dell’incarico. Oltre ai titoli di stu-
dio (master e corsi di studio professionale), costituisce
certamente un requisito preferenziale la documentata
esperienza nel settore (cfr. newsletter Garante Privacy
n. 432 del 15.09.2017 – regolamento privacy, come sce-
gliere il responsabile della protezione dei dati).
Come ricordato dalle Linee guida, tra le qualità profes-
sionali richieste, sono pertinenti al riguardo:
- la conoscenza da parte del DPO della normativa e delle
prassi nazionali ed europee in materia di protezione
dei dati e un’approfondita conoscenza del GDPR;
- la conoscenza dello specifico settore di attività e della
struttura organizzativa del titolare;
- buona familiarità con le operazioni di trattamento
svolte nonché con i sistemi informativi e le esigenze
di sicurezza e protezione dati manifestate dal titolare.
Il paragrafo 6 dell’articolo 37 prevede inoltre che il ruolo
di DPO possa essere affidato sia a un soggetto ester-
no che a un soggetto interno alla struttura del titolare.
Richiamando i compiti e le responsabilità che il regola-
mento ha previsto per il DPO, si deve ritenere che, in
caso di nomina di soggetto interno, questi debba avere
una posizione dirigenziale. Non solo. Il DPO è una figura
autonoma e indipendente che non deve ricevere ordini
e che quindi deve rispondere direttamente al vertice
aziendale (articolo 38 paragrafo 3).
Il Paragrafo 7 dell’articolo 37 prevede infine che i dati
del DPO siano comunicati all’autorità garante. Il DPO
deve inoltre disporre delle risorse necessarie allo svol-
gimento dei compiti a esso demandati.
I compiti del DPO
I compiti del DPO sono descritti nell’articolo 39. Si tratta
di un elenco di attività minime che il DPO deve svolgere
e in particolare:
- informare e fornire consulenza al titolare del trat-
tamento o al responsabile del trattamento nonché
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito
agli obblighi derivanti dal regolamento nonché altre
disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative
alla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre di-
sposizioni degli Stati membri relative alla protezione
dei dati nonché delle politiche del titolare del tratta-
mento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, comprese l’attribuzione
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazio-
ne del personale che partecipa ai trattamenti e alle
connesse attività di controllo;
- fornire se richiesto un parere in merito alla valutazione
di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell’articolo 35;
- cooperare con l’autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l’autorità di con-
trollo per questioni connesse al trattamento, tra cui
la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed
effettuare se del caso, consultazioni relativamente a
qualunque altra questione.
La stessa norma prevede inoltre che, nell’esecuzione
dei propri compiti, il DPO consideri debitamente i ri-
schi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura,
dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità
del medesimo. Il DPO pertanto deve essere coinvolto
sin dall’inizio in ogni questione attinente la valutazione
dei dati personali.
Il DPO, infine, non risponde personalmente in caso di
inosservanza del GDPR. Come specificato nelle citate
Linee guida, spetta sempre al titolare o al responsabile
del trattamento in base a quanto stabilito dall’articolo 24
garantire ed essere in grado di dimostrare che le opera-
zioni di trattamento sono conformi alle disposizioni del
regolamento stesso, rientrando nel rischio d’impresa la
corretta applicazione del medesimo.
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