SPECIALE GDPR
&RPSHWHQ]H H UHTXLVLWL IRUPDWLYL XWLOL DO SUR¼OR GHO 'DWD 3URWHFWLRQ 2I¼FHU
E
ntro il prossimo mese di maggio, come dire domani,
aziende, enti, pubbliche amministrazioni e studi pro-
fessionali dovranno mettersi in regola con le nuove di-
sposizioni sulla privacy previste dal recente GDPR. Nel
nuovo regolamento sono delineati compiti, responsabilità
e strutture organizzative per le quali deve svolgere la sua
attività il DPO (Data Protection Officer), un ruolo che, si
comprende, è preferibile che sia svolto da un consulente,
persona fisica o giuridica, esterno all’organizzazione del
titolare/responsabile del trattamento dei dati, al fine di
garantire l’imparzialità della valutazione, nel contesto in
cui viene chiamato ad operare ed esprimere il proprio
parere. Il DPO che è chiamato a svolgere il suo ruolo
in piena indipendenza, deve però essere coinvolto nelle
decisioni del management dell’organizzazione da cui vie-
ne incaricato. Può anche essere un dipendente interno
all’azienda ma a condizione che possa garantire, nel suo
ruolo, di operare in assoluta assenza di conflitti di inte-
resse. Il DPO deve soddisfare tutti i requisiti definiti nel
GDPR. Per comprendere quali competenze sono richie-
ste a questa figura professionale, è necessario elencare
i compiti che dovrà eseguire:
1) assistere il titolare e/o il responsabile del trattamento
nelle attività di controllo interno;
2) attuare misure tecniche e organizzative che garanti-
scano e permettano di dimostrare che il trattamento
è effettuato in modo conforme al regolamento;
3) considerare i rischi relativi al trattamento, tenendo
conto della loro natura, dell’ambito applicativo, del
contesto e delle sue finalità.
Secondo l’art. 39 del GDPR, il DPO ha la responsabilità
di sorvegliare l’osservanza del regolamento, deve quindi
controllare la raccolta di informazioni per individuare i
trattamenti, analizzarne e verificarne la conformità e
svolgere attività di informazione, consulenza e indiriz-
zo nei confronti del titolare e/o del responsabile del
trattamento dei dati. Ma l’esecuzione di queste attività
non comporta che il DPO sia responsabile di eventuali
inosservanze, in quanto la responsabilità è e rimane del
titolare del trattamento.
ALLA RICERCA DEL DPO
Giuseppe Mastronardi
Presidente AICA
Docente di Data Security al Politecnico di Bari
Cosa deve fare il DPO
Il DPO assume, quindi, un ruolo rilevante nelle attività
di assistenza al titolare nell’esercizio delle sue funzioni
specifiche. In particolare, è sua la responsabilità di con-
durre, se lo ritiene necessario, la valutazione d’impat-
to sulla protezione dei dati mediante la redazione del
DPIA (Data Protection Impact Assessment), ovvero il
documento che attesta l’avvenuta verifica dell’impatto
dei sistemi di protezione dati impiegati nella struttura
al fine di garantire l’osservanza della privacy secondo il
GDPR, valutando l’efficacia di precauzioni e contromisure.
Se il titolare non concorda con le indicazioni fornite
dal DPO, è necessario che siano riportate nel DPIA le
motivazioni per le quali non si è voluto tenerne conto.
Il DPO deve quindi definire, in funzione del contesto,
le priorità nel garantire la protezione dei dati e presta-
re particolare attenzione alle attività che presentano i
rischi maggiori.
Deve inoltre cooperare con l’autorità di controllo (il
Garante per la protezione dei dati personali, più comu-
nemente detto Garante della Privacy), svolgendo il ruolo
di punto di contatto, in modo da facilitare l’accesso ai
documenti e alle informazioni necessarie per svolgere
i compiti di controllo che l’Autorità intende attivare.
La nomina del DPO diventa obbligatoria nei casi in cui
il trattamento dei dati personali sia effettuato:
- da una pubblica amministrazione o da un suo organismo;
- da società con più di 250 dipendenti;
- da aziende, le cui attività principali siano costituite da
sistematico e regolare monitoraggio delle persone
interessate, quindi, in funzione della popolazione di
riferimento, del volume dei dati oggetto del tratta-
mento o della loro diversa tipologia, della durata e
della portata geografica;
- da settori in cui l’attività principale del titolare implica
un trattamento su larga scala di dati sensibili, relativi a
salute, vita sessuale, dati genetici o informazioni giu-
diziarie.
54
dicembre 2017
prosegue a pagina 58