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giando lo sviluppo di oerte commerciali
innovative e competitive e favorendo la
conoscibilità dei servizi che consentono
la fruizione legale di opere digitali tute-
late dal diritto d’autore, nonché l’accesso
ai servizi medesimi. L’Autorità promuo-
ve l’elaborazione di codici di condotta
da parte dei prestatori di servizi della so-
cietà dell’informazione (…), per favorirne
la cooperazione ai fini della tutela del
diritto d’autore”.
A tal fine è istituito il Comitato per lo
sviluppo e la tutela dell’oerta legale
di opere digitali. Il Comitato assolve il
compito di incoraggiare e incentivare il rag-
giungimento di intese nonché il perseguimen-
to dei seguenti temi: a) la semplificazione
della filiera di distribuzione di opere digitali
al fine di favorire l’accesso alle stesse, anche
attraverso strumenti quali le finestre di di-
stribuzione e gli accordi di licenza sviluppa-
ti ad hoc per la diusione di opere digitali,
ferma restando la libera negoziazione tra
le parti; b) l’adozione di codici di condot-
ta da parte dei prestatori di servizi della
società dell’informazione, elaborati in
collaborazione con i prestatori di servi-
zi di pagamento, fondati sull’analisi delle
transazioni economiche e dei modelli di business
connessi all’oerta di contenuti in violazione del
diritto d’autore (c.d. follow the money).
Le misure inibitorie
Le misure inibitorie indicate nel regolamento si ri-
feriscono ai provider di servizi o ai gestori del sito
web e consistono nella rimozione selettiva del con-
tenuto in violazione del diritto d’autore, o in caso
di violazione massiva la disabilitazione dell’acces-
so ai contenuti. Qualora il sito sul quale sono rese
disponibili opere digitali in violazione del diritto
d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un
server ubicato fuori dal territorio nazionale, l’Auto-
rità può ordinare di provvedere alla disabilitazione
dell’accesso al sito.
Il soggetto legittimato può presentare un’istanza
all’Autorità chiedendo che il programma non venga
ulteriormente diuso. Qualora ritenga che la messa
a disposizione di un programma in un catalogo da
parte di un fornitore di servizi di media non linea-
ri abbia avuto luogo in violazione della Legge sul
diritto d’autore e dell’articolo 32-bis, commi 1 e 2,
del Tuce, un soggetto legittimato può presentare
un’istanza all’Autorità chiedendo la rimozione del
programma dal catalogo.
Diritto al contraddittorio
Il procedimento è caratterizzato dal pieno
rispetto del principio del contraddittorio.
Per avviarlo, è richiesta la diretta presen-
tazione di un’istanza da parte del titolare
del diritto. Pertanto, l’Autorità non agirà
d’ucio, il che esclude che
i provider siano chiamati a
svolgere un’attività di moni-
toraggio della rete.
In sostanza l’intervento
dell’Agcom si fonda sulla con-
vinzione che la lotta alla pi-
rateria non possa limitarsi
all’opera di contrasto, ma
debba essere accompagnata
da una serie di azioni positive volte a
creare una cultura della legalità nella fruizione
dei contenuti. In questo senso potrà opera-
re l’apposito Comitato tecnico, formato da
rappresentanti di tutti gli stakeholder e del-
le istituzioni interessate, che avrà il compito
di favorire forme di autoregolamentazione
finalizzate all’educazione degli utenti e alla
promozione dell’oerta legale.
Il regolamento entrerà in vigore il 31 marzo
2014. Tuttavia, l’Autorità si riserva di rive-
dere il contenuto del regolamento sulla base
dell’esperienza derivante dalla sua attuazione non-
ché alla luce dell’innovazione tecnologica e dell’e-
voluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati,
anche nell’ambito del Comitato per lo sviluppo e la
tutela dell’oerta legale di opere digitali. Pertanto,
ci riserviamo di aggiornare in futuro il contenuto
della presente trattazione, nel caso si verificassero
delle modifiche al regolamento appena emanato.
Maria Cristina Daga
Legale ISL S.r.l.
Gabriele Faggioli
Legale ISL S.r.l.
dicembre 2013
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