talmente rilevanti da interessare più
ambiti merceologici, solo per fare de-
gli esempi si pensi all’importanza che
possono avere, anche solo in forma
anonimizzata, per una compagnia di
assicurazione o per un produttore di
prodotti farmaceutici, le informazioni
relative alla diffusione di una deter-
minata patologia in una determinata
area territoriale, o ancora, quanto può
essere fondamentale, per finalità di ri-
cerca scientifica e cura, poter disporre
di dati relativi alle caratteristiche ge-
netiche di un determinato campione
di individui. Recentissime ricerche rea-
lizzate da Deloitte, ad esempio, han-
no stimato che circa il 94% dei 5.600
ospedali degli Stati Uniti è stato vitti-
ma di attacchi informatici diretti ad
appropriarsi dei cosìdetti Health
records in funzione di una loro
successiva rivendita.
Il quadro normativo
Sia in Europa sia in
Italia, tuttavia, esi-
stono norme spe-
cifiche, rinnovate
nei loro ambiti di
applicazione, dal-
la prossima appli-
cazione definitiva del Regolamento
Comunitario 679 del 27 Aprile 2016
(GDPR) che approntano una serie di
tutele e garanzie, per i cittadini, contro
i fenomeni in precedenza descritti, le
cui derive più incontrollate possono
condurre ad episodi di dossieraggio
o, nel peggiore dei casi, a veri e propri
episodi di discriminazione o esclusione
sociale. In questo senso, da una par-
te l’art. 9 del Regolamento citato, al
comma 1, esprime in modo netto il
divieto, salvo i casi indicati dal successi-
vo comma 2 di trattare dati personali
che rivelino la salute di un individuo e,
dall’altra, al considerando nr. 53 precisa
che: “Le categorie particolari di dati
personali che meritano una maggiore
protezione dovrebbero essere tratta-
te soltanto per finalità connesse alla
salute, ove necessario per conseguire
tali finalità a beneficio delle persone
e dell’intera società, in particolare nel
contesto della gestione dei servizi e
sistemi di assistenza sanitaria o sociale,
(...) nonché per garantire la continui-
tà dell’assistenza sanitaria o sociale e
dell’assistenza sanitaria transfrontalie-
ra o per finalità di sicurezza sanitaria,
controllo e allerta (...) a fini statistici in
base al diritto dell’Unione o nazionale
che deve perseguire un obiettivo di
tronico (FSE). Nello specifico, la nor-
mativa richiamata definisce ‘Fascicolo
Sanitario Elettronico’ l’insieme dei dati
e documenti digitali di tipo sanitario e
sociosanitario generati da eventi clinici
presenti e trascorsi, riguardanti l’assi-
stito, istituito dalle regioni e province
autonome nel rispetto della normati-
va vigente in materia di protezione
dei dati personali, per finalità di a)
prevenzione, diagnosi, cura e ri-
abilitazione; b) studio e ri-
cerca scientifica in campo
medico, biomedico
ed epidemiologico;
c) programmazio-
ne sanitaria, verifica
delle qualità delle cure e
valutazione dell’assisten-
za sanitaria. Si definisce, invece,
‘Dossier Sanitario’, lo strumento,
costituito presso un organismo sani-
tario in qualità di unico titolare del
trattamento (es., ospedale o clinica
privata) al cui interno operino più
professionisti contenente l’insieme
dei dati personali generati da eventi
clinici presenti e trascorsi riguardan-
ti l’interessato, messi in condivisione
logica dai professionisti sanitari che lo
assistono, al fine di documentarne la
storia clinica e di offrirgli un migliore
processo di cura.
95
luglio-agosto 2017
IL PARERE DEL LEGALE
NEL PROSSIMO NUMERO
Con riferimento specifico ai contenuti delle recenti Linee Guida all’ap-
plicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali, pubblicate in versione web sul sito internet del Garante per la
Privacy esamineremo, anche alla luce dell’Opinion del Gruppo Europeo dei
Garanti per la protezione dei dati personali (WP29) emendata lo scorso
5 aprile, le caratteristiche, le funzioni i casi ed i modi di designazione del
Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO).
© XtravaganTlia -
fotolia.cominteresse pubblico, nonché per studi
svolti nel pubblico interesse nell’am-
bito della sanità pubblica.”
Fascicolo Sanitario Elettronico
e Dossier Sanitario
Sul fronte interno, il tema della pro-
tezione e della valorizzazione dei dati
personali in relazione alla digitalizza-
zione della prestazione sanitaria ha
trovato, nel tempo, una disciplina le-
gale che si è svolta, per così dire, per
approssimazioni successive, giungendo
solo nel 2015, dopo due fondamentali
provvedimenti dell’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali,
in materia di Fascicolo Sanitario Elet-
tronico [doc. web n. 1634116] e Dos-
sier Sanitario [doc. web n. 4084632], a
una normazione parzialmente stabile,
finalmente attuativa del comma 7 della
legge 9 agosto 2013, con il Dpcm del
29 settembre recante il Regolamento
in materia di Fascicolo Sanitario elet-